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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4165/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (rilevato tasso alcolemico 1,26 e 1,38 g/l il 19/03/2017 ore 4:30) contestando: 1) l'erroneo richiamo in sentenza della lettera c) invece della lettera b) dell'art. 186 c.d.s. e la mancata correlazione tra fatto e qualificazione; 2) la carenza di motivazione nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche, nella mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e nel diniego della sospensione condizionale della pena; 3) l'applicazione “automatica” della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente) senza computare il periodo già eventualmente sofferto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna (3 mesi di arresto, euro 300 di ammenda e sospensione della patente per 8 mesi) e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La sentenza impugnata è stata solo rettificata formalmente nella parte in cui indicava per errore la lettera c) dell'art. 186 c.d.s., precisando che la fattispecie applicata è la lett. b). Sul merito i motivi sono stati respinti: la citazione della lett. c) è mero errore materiale correggibile (art. 619 c.p.p.); il diniego delle attenuanti, dell'art. 131-bis e della sospensione condizionale è stato ritenuto motivato con riferimento a precedenti penali, assenza di elementi favorevoli e alla pericolosità della condotta; la sanzione amministrativa accessoria è obbligatoria per la fattispecie di cui all'art. 186 lett. b) e la sua durata è nei limiti giustificati, con la precisazione che l'eventuale periodo presofferto va detratto in sede esecutiva.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada, comma 2, lett. b

    ammenda da euro 800 a euro 3.200; arresto fino a 6 mesi; sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

    Nel caso concreto è stata applicata la fattispecie della lett. b) (tassi alcolici indicati) e le sanzioni comminate sono coerenti con i parametri edittali previsti

  • art. 186 cod. strada, comma 2, lett. c

    ammenda da euro 1.500 a euro 6.000; arresto da 6 mesi a 1 anno; sospensione della patente da 1 a 2 anni

    La sentenza erroneamente richiamava questa fattispecie ma la Corte ha rilevato che si tratta di mero errore materiale, non incidente sul dispositivo, perché le sanzioni comminate erano compatibili con la lett. b)

  • art. 619 cod. proc. pen., comma 1

    Le errate indicazioni di testi di legge non comportano annullamento se non hanno influito sul dispositivo; la Corte ha corretto la dizione errata nella sentenza

  • art. 131-bis cod. pen.

    La mancata applicazione è stata ritenuta motivata dalla Corte territoriale con riferimento a precedenti penali e alla gravità/pericolosità della condotta; pertanto il richiamo all'art. 131-bis è stato respinto

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 18920 del 26/02/2013 (Carnieletto, Rv. 256005)

    Confermato il principio per cui l'applicazione amministrativa della sospensione della patente non impedisce al giudice penale di irrogarla nuovamente; l'eventuale periodo già sofferto va detratto in sede esecutiva

Massime di principio

  • Un errore materiale nella citazione della norma (es. indicare lett. c) invece di lett. b)) non comporta automaticamente l'annullamento se le sanzioni e la motivazione sono coerenti con la fattispecie realmente applicata; il giudice di legittimità può correggere la dizione ai sensi dell'art. 619 c.p.p.
  • Per contestare il rigetto delle circostanze attenuanti o la mancata applicazione dell'art. 131-bis è necessario un motivo specifico che si confronti puntualmente con le argomentazioni della sentenza: semplici affermazioni generiche vengono rigettate.
  • I precedenti penali e la gravità o la pericolosità della condotta (es. guida in stato di ebbrezza in orario notturno con comportamento rischioso) giustificano il diniego delle attenuanti e della sospensione condizionale della pena.
  • La sospensione della patente è sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per alcune fattispecie di guida in stato di ebbrezza (art. 186 lett. b); il giudice penale può comunque commisurarla anche se già applicata in via amministrativa, ma la detrazione del periodo 'presofferto' spetta all'esecuzione.
  • Se si intende impugnare l'irrogazione o la durata di una sanzione amministrativa accessoria occorre dimostrare uno scostamento significativo e non giustificato rispetto al minimo edittale o spiegare in che modo l'errore abbia inciso sulla decisione sostanziale

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