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Sentenza

Sentenza del 06/08/2020 n. 16756 - Corte di Cassazione

Agevolazioni fiscali - ONLUS - Requisiti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione dell'avviso di accertamento IVA, IRPEG e IRAP 2004 perché l'Ufficio aveva escluso il regime agevolato ONLUS ritenendo l'attività svolta dall'ente ordinaria attività commerciale. La contribuente sosteneva di avere i requisiti ONLUS in favore di persone "svantaggiate" (i corsisti), deducendo che lo stato di disoccupazione di questi ultimi costituisse il requisito di svantaggio previsto dall'art.10 D.Lgs.460/1997; contestava inoltre l'esclusione in appello di documenti (attestazioni di disoccupazione) e la legittimità della ripresa a tassazione IVA in presenza di convenzione con la Regione Calabria.

La decisione

la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato l'orientamento secondo cui la nozione di "svantaggio" ai fini ONLUS va interpretata restrittivamente come condizione oggettiva di grave disagio (es. disabilità permanenti, devianza, grave precarietà economico-familiare, emarginazione) e non si estende automaticamente alla semplice disoccupazione. Di conseguenza la CTR aveva correttamente escluso l'applicabilità del regime ONLUS e la qualificazione agevolata; la produzione di attestazioni di disoccupazione in appello è risultata irrilevante ai fini della decisione; le doglianze relative alla tassazione IVA/IRPEG non sono state riproposte o non sono decisive, pertanto la sentenza impugnata è stata confermata. Per quanto riguarda le spese, nulla perché l'Agenzia non si è costituita.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, art.10

    La finalità di solidarietà sociale e il requisito dello "svantaggio" vanno intesi in senso restrittivo: il beneficio ONLUS si applica quando le prestazioni sono dirette a persone in condizioni oggettive di grave disagio (es. menomazioni non temporanee, devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare, emarginazione). La sola disoccupazione non è, di per sé, sufficiente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.58

    Norma processuale richiamata in relazione all'ammissibilità della documentazione prodotta in appello; comunque la Corte ha ritenuto la questione assorbita perché i documenti (attestazioni di disoccupazione) non avrebbero inciso sul giudizio di merito in presenza della interpretazione normativa restrittiva.

  • DPR 26 ottobre 1972, n.633, art.10

    Rinvio alla normativa IVA oggetto di censura; la Corte osserva che le doglianze relative all'illegittima ripresa a tassazione IVA non sono state adeguatamente riproposte in appello, perciò non sono considerate decisive.

  • Legge 24 dicembre 1993, n.537, art.14, comma 10

    Citata nella prospettazione della ricorrente in relazione alla materia IVA; la Corte non ha ritenuto possibile esaminare la questione di merito per mancata riproposizione in appello.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 26 giugno 1998, n.168

    Fonte amministrativa usata come supporto interpretativo che elenca esempi di categorie considerate "svantaggiate" (disabili non temporanei, tossicodipendenti, alcolisti, anziani non autosufficienti in disagio economico, minori abbandonati o deviant, profughi, immigrati non abbienti); la Corte segue tale elencazione per una interpretazione restrittiva.

Massime di principio

  • La nozione di "svantaggio" ai fini dell'iscrizione ANLUS/benefici fiscali va interpretata restrittivamente: non basta la disoccupazione; occorre una condizione oggettiva di grave disagio riconducibile alle categorie indicate dalla norma e dalla prassi.
  • È onere dell'ente che invoca lo status ONLUS provare che i destinatari delle prestazioni appartengono effettivamente a categorie svantaggiate secondo il significato legale/prassico del termine; semplici attestazioni di disoccupazione possono non essere sufficienti.
  • Se non è provato il requisito del beneficio (svantaggio), l'attività sarà qualificata e tassata come commerciale (applicazione IVA, IRPEG/IRES, IRAP).
  • Le esenzioni fiscali vanno interpretate in modo restrittivo (principio di stretta interpretazione delle norme che concedono esenzioni).
  • In sede processuale le documentazioni prodotte in appello sono irrilevanti se non idonee a incidere sul criterio legale richiesto; inoltre questioni non riproposte in appello possono essere considerate inammissibili o non esaminate dalla Corte superiore.
  • In casi simili conviene documentare in modo organico e sostanziale lo stato di svantaggio dei beneficiari (prove anagrafiche, certificazioni sanitarie, valutazioni sociali) e sollevare tempestivamente tutte le doglianze giuridiche rilevanti nei gradi di giudizio appropriati.

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