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Sentenza

Sentenza del 04/08/2020 n. 316 - Comm. Trib. Prov. Genova

Contributo unificato - determinazione del tributo - calcolo in rapporto a ciascun atto impugnato - irrogazione sanzione per insufficiente versamento - notifica del provvedimento presso il domicilio eletto nel giudizio - idonea motivazione - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'atto di irrogazione sanzioni per insufficiente versamento del contributo unificato a seguito di ricorso cumulativo (preavviso di fermo amministrativo e cartella di pagamento). Il ricorrente contestava: 1) incostituzionalità del comma 3-bis dell'art. 14 D.P.R. 115/2002; 2) illegittimità del criterio di calcolo applicato (calcolo "cumulativo" dell'Ufficio anziché valore complessivo della causa); 3) difetto di notifica dell'invito al pagamento e mancato contraddittorio; 4) difetto di motivazione dell'invito e dell'atto di irrogazione della sanzione; 5) conseguente illegittimità della sanzione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Commissione ha ritenuto infondati tutti i motivi: la questione di costituzionalità è già stata respinta dalla Corte Costituzionale (sent. n. 78/2016); l'art. 14, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002 disciplina il valore della lite per ciascun atto impugnato e l'Ufficio ha correttamente applicato tale norma; la notifica dell'invito al pagamento a mezzo PEC al domicilio eletto è valida ai sensi dell'art. 248 D.P.R. 115/2002; l'invito indicava l'irregolarità riscontrata, la norma di riferimento (art. 13, comma 6-quater) e l'eventuale conseguenza (applicazione della sanzione con atto separato), per cui la motivazione è considerata idonea; l'atto di irrogazione esplicitava l'iter logico-giuridico seguito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (euro 500).

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 14, comma 3-bis

    "Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito."

    La Commissione interpreta la norma nel senso che, nei processi tributari, il valore della lite va determinato separatamente per ciascun atto impugnato; di conseguenza il contributo unificato va rapportato al valore di ciascun atto e non alla somma complessiva.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 6-quater

    Richiamata nell'invito al pagamento quale norma di riferimento per la rideterminazione del contributo; utilizzata dall'Ufficio per spiegare l'irregolarità (insufficiente versamento rispetto al numero degli atti impugnati).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 16, 1-bis

    Norma che prevede la sanzione applicabile in caso di omesso o ritardato pagamento del contributo unificato; l'Ufficio ha annunciato l'applicazione della sanzione in caso di mancato pagamento dell'invito.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 248

    Consente la notifica dell'invito a mezzo posta elettronica certificata al domicilio eletto; la Commissione ha ritenuto valida la notifica effettuata via PEC al domicilio eletto dal difensore.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 12, comma 5

    Richiamato dall'art. 14 per la determinazione del valore della lite 'per ciascun atto impugnato'; conferma il criterio normativo applicato dall'Ufficio.

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - art. 1, comma 367

    Citata come eccezione prevista rispetto alla modalità di notifica dell'invito; non ostacola l'uso della PEC al domicilio eletto nel caso in esame.

  • Sentenza Corte Costituzionale 7 aprile 2016, n. 78

    Ha già respinto l'eccezione di incostituzionalità relativa alla commisurazione del contributo per ciascun atto impugnato; motivo di rigetto del primo profilo di incostituzionalità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando si propone un ricorso cumulativo, il contributo unificato va calcolato e rapportato separatamente al valore di ciascun atto impugnato e non alla somma dei valori degli atti.
  • La notifica dell'invito al pagamento e degli atti successivi via PEC al domicilio eletto è valida se effettuata conformemente alle previsioni dell'art. 248 D.P.R. 115/2002; pertanto il contribuente deve curare l'elezione di domicilio e il controllo della corrispondenza pec.
  • Un invito al pagamento che indica l'irregolarità riscontrata e la norma violata (con riferimento alla sanzione prevista) può integrare l'adeguata motivazione e costituire fondamento per un successivo atto di irrogazione della sanzione, purché il provvedimento sanzionatorio richiami e spieghi l'iter logico-giuridico seguito.
  • La questione della commisurazione del contributo per ciascun atto impugnato è stata già affrontata e respinta dalla giurisprudenza costituzionale; la strada del rimedio per chi contesta tale criterio è quindi limitata.
  • Per evitare sanzioni è importante reagire tempestivamente all'invito al pagamento (verificando l'indicazione dei valori per singolo atto) e, se necessario, proporre impugnazione motivata sulla specifica modalità di determinazione del contributo o sulla validità della notifica.

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