Sentenza del 06/08/2020 n. 16763 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo alla ripresa, nei confronti della (---) S.A.S., di maggiori ricavi per l'anno 2005 per Euro 304.746,00; la controversia verteva sulla determinazione delle componenti reddituali secondo il valore normale di mercato e sulla legittimità della ripresa fiscale operata dall'Ufficio.
La decisione
I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della CTR che aveva accolto il gravame dell'Agenzia. Successivamente i ricorrenti hanno depositato atto di rinunzia al ricorso, avendo aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 193/2016, art. 6, convertito nella L. n. 225/2016, e comprovato l'integrale pagamento secondo il piano di rateizzazione. L'Agenzia ha aderito alla rinuncia. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio per effetto della definizione agevolata, ha disposto la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti e ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 6
Disciplina la definizione agevolata delle liti fiscali; la sua adesione e il pagamento secondo il piano approvato determinano l'estinzione del processo.
Legge n. 225 del 2016 (conversione D.L. n. 193/2016)
Conversione con modificazioni della norma che regola la definizione agevolata; conferma l'effetto estintivo in caso di adesione e pagamento.
Codice di Procedura Civile, articolo 390
Rinuncia al gravame: i ricorrenti hanno depositato atto di rinunzia al ricorso ex art. 390 c.p.c., producendo l'effetto processuale di estinzione del giudizio (con accettazione da parte della controparte).
Codice di Procedura Civile, articolo 378
Consente il deposito di memorie; sia i ricorrenti sia l'Agenzia hanno depositato memorie (ai sensi dell'art. 378 c.p.c.) per formalizzare la rinuncia e l'adesione.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater
Regolamenta il contributo unificato: la Corte ha ritenuto che, in presenza di definizione agevolata della lite, non sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato versato in sede di iscrizione a ruolo del ricorso.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016 (art. 6) e il relativo pagamento conformemente al piano approvato producono l'estinzione del giudizio pendente, anche in Cassazione.
- Per ottenere l'estinzione è necessario depositare atto formale di rinunzia al gravame (ex art. 390 c.p.c.) e comprovare l'avvenuto pagamento secondo la definizione agevolata; la controparte (Agenzia) può aderire e rendere più agevole la dichiarazione di estinzione.
- In caso di estinzione per definizione agevolata le spese del giudizio di legittimità vengono, di regola, compensate integralmente tra le parti, in coerenza con la finalità di facilitare la composizione delle lite fiscale.
- Non si procede al recupero di un ulteriore contributo unificato nei confronti del ricorrente quando la lite si estingue per effetto della definizione agevolata disciplinata dalla normativa citata.
- L'estinzione per definizione non implica valutazione sul merito della controversia: le questioni sostanziali restano non decise e possono essere rilevanti per casi simili solo in termini di scelta strategica (valutare convenienza della definizione rispetto al proseguimento del contenzioso).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 ago 2020Sentenza del 06/08/2020 n. 16755 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 ago 2020Sentenza del 06/08/2020 n. 16756 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ago 2020Sentenza del 07/08/2020 n. 16833 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ago 2020Sentenza del 07/08/2020 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 7 ago 2020Sentenza del 07/08/2020 n. 257 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 4 ago 2020Sentenza del 04/08/2020 n. 316 - Comm. Trib. Prov. Genova
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →