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Sentenza

Sentenza del 06/08/2020 n. 16763 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo alla ripresa, nei confronti della (---) S.A.S., di maggiori ricavi per l'anno 2005 per Euro 304.746,00; la controversia verteva sulla determinazione delle componenti reddituali secondo il valore normale di mercato e sulla legittimità della ripresa fiscale operata dall'Ufficio.

La decisione

I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della CTR che aveva accolto il gravame dell'Agenzia. Successivamente i ricorrenti hanno depositato atto di rinunzia al ricorso, avendo aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 193/2016, art. 6, convertito nella L. n. 225/2016, e comprovato l'integrale pagamento secondo il piano di rateizzazione. L'Agenzia ha aderito alla rinuncia. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio per effetto della definizione agevolata, ha disposto la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti e ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016 (art. 6) e il relativo pagamento conformemente al piano approvato producono l'estinzione del giudizio pendente, anche in Cassazione.
  • Per ottenere l'estinzione è necessario depositare atto formale di rinunzia al gravame (ex art. 390 c.p.c.) e comprovare l'avvenuto pagamento secondo la definizione agevolata; la controparte (Agenzia) può aderire e rendere più agevole la dichiarazione di estinzione.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata le spese del giudizio di legittimità vengono, di regola, compensate integralmente tra le parti, in coerenza con la finalità di facilitare la composizione delle lite fiscale.
  • Non si procede al recupero di un ulteriore contributo unificato nei confronti del ricorrente quando la lite si estingue per effetto della definizione agevolata disciplinata dalla normativa citata.
  • L'estinzione per definizione non implica valutazione sul merito della controversia: le questioni sostanziali restano non decise e possono essere rilevanti per casi simili solo in termini di scelta strategica (valutare convenienza della definizione rispetto al proseguimento del contenzioso).

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