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Sentenza

Sentenza del 07/08/2020 n. 16833 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente impugnava la rettifica del reddito di impresa per l'anno 2005 operata con avviso di accertamento. In Cassazione ha dedotto, principalmente, la nullita' del giudizio per violazione del principio del contraddittorio e per mancata riunione delle cause nei confronti dei soci della societa' di persone cui il reddito rettificato era stato imputato per trasparenza. Il motivo si fonda sul principio di unitarieta' dell'accertamento e sul fatto che, trattandosi di societa' di persone, la decisione non poteva essere resa validamente senza la partecipazione di tutti i soci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (nullita' per mancata integrazione del contraddittorio e per omissione di chiamata in giudizio dei soci), ha assorbito gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullita' dei giudizi. Ha rinviato alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio (ovvero la chiamata e partecipazione dei soci), la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39

    espressamente richiamato nel caso per la rettifica del reddito di impresa

    Usato come fondamento dell'accertamento fiscale nei confronti della societa'; la Corte non ha messo in discussione la legittimita' dell'uso della norma ma ha ritenuto che l'accertamento unitario richieda l'integrazione del contraddittorio con i soci.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 5 (TUIR)

    richiamato come principio di imputazione per trasparenza dei redditi delle societa' di persone

    La norma stabilisce l'imputazione ai soci del reddito della societa' di persone; la Corte ne ricava l'obbligo di litisconsorzio necessario perche' la decisione incide strutturalmente sui soci.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14

    citato nel contesto del diritto al contraddittorio

    Rilevato come richiamo procedurale sulle garanzie difensive nelle controversie tributarie; la mancata evocazione dei soci viola il contraddittorio previsto dalla normativa processuale tributaria.

  • Articolo 101 c.p.c. e Articolo 111 Cost.

    richiamati in relazione al principio del contraddittorio

    La Corte ha applicato il principio costituzionale e civilprocessuale del contraddittorio per ritenere nullo il giudizio quando non sono stati chiamati in causa soggetti la cui partecipazione e' necessaria.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione fiscale emette un accertamento unitario nei confronti di una societa' di persone, devono essere chiamati in giudizio anche i soci cui il reddito e' imputato per trasparenza: la loro mancata partecipazione determina nullita' del giudizio.
  • Il principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c., art. 111 Cost. e norme processuali tributarie) comporta che la controversia che incide su posizioni comuni a piu' soggetti non possa essere decisa validamente limitandosi a pochi di essi.
  • La nullita' per mancata integrazione del contraddittorio e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e puo' essere pronunciata anche in Cassazione; il giudice di rinvio dovra' integrare il contraddittorio e proseguire il giudizio con la composizione corretta delle parti.
  • Il fatto che procedimenti connessi siano pendenti davanti a Commissioni diverse o in altre sedi non esime il giudice dal dovere di integrare il contraddittorio: la chiamata dei soci e' necessaria indipendentemente dalla pendenza di altre cause.
  • In casi analoghi, il contribuente puo' ottenere l'annullamento del processo e il rinvio per integrazione delle parti quando la decisione possa influire direttamente sui diritti e sulle posizioni patrimoniali di terzi (es. soci), perche' il processo deve comprendere tutti i destinatari dell'accertamento unitario.

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