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Sentenza

Sentenza del 07/08/2020 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento Irpef per l'anno 2012, deducendo vizio di ultrapetizione: i giudici di primo grado avrebbero rilevato d'ufficio un vizio (la illegittimità della notifica effettuata tramite agenzie private di recapito) non dedotto esplicitamente nel ricorso introduttivo, violando l'art. 112 c.p.c. L'Ufficio contestava inoltre la presunta errata applicazione della disciplina (legge 124/2017) e la carenza di certificazione delle società incaricate delle notifiche.

La decisione

La Commissione Tributaria d'Appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il contribuente avesse comunque eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e che i giudici di primo grado fossero legittimati a valutare liberamente la legittimità della notifica alla luce degli elementi processuali e della documentazione. Sul merito la Commissione ha condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la liberalizzazione del servizio postale è operativa solo dalla data prevista del 2017 (assenza di efficacia retroattiva), per cui le notifiche effettuate tramite poste private anteriori alla liberalizzazione non hanno efficacia e la consegna tramite agenzie private non è assistita dalla funzione probatoria riconducibile alla raccomandata prevista dalla normativa. Conseguenza pratica: l'avviso di accertamento notificato tramite posta privata è stato considerato inesistente e l'atto annullato. Nessuna spesa disposta in favore dell'appellante perché l'appellato non si è costituito in sede di appello.

Norme richiamate

  • Legge 124/2017

    Riferita alla liberalizzazione del servizio postale; la Commissione sottolinea che la liberazione del mercato è efficace solo dalla data prevista dalla legge e non retroattiva, per cui notifiche operate da soggetti privati prima della data di liberalizzazione non sono valide.

  • D.Lgs. n. 261/1999, art. 1

    L'articolo distingue gli 'invii raccomandati' che godono di funzione probatoria attribuita al servizio postale universale; la Commissione ne trae la conseguenza che le spedizioni tramite posta privata non godono della stessa funzione probatoria.

  • Art. 140 c.p.c.

    Il requisito formale della raccomandata con avviso di ricevimento si ricollega al servizio postale universale: l'adempimento affidato ad agenzie private non sarebbe conforme alla formalità prescritta.

  • Legge n. 890/1982

    Richiamata in relazione alle notificazioni degli atti giudiziari o amministrativi via posta; la pronuncia evidenzia che tali notificazioni devono riferirsi al servizio postale universale e non a operatori privati.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 16 comma 3

    Norma del processo tributario che disciplina la notificazione degli atti a mezzo servizio postale; interpretata nel senso che la raccomandata deve essere affidata al servizio postale universale per valere come perfezionamento della notificazione.

  • Cass. ord. n. 7156/2016 (Sez. VI T)

    Stabilisce che la consegna/spedizione con raccomandata affidata a servizio di posta privata non è assistita dalla funzione probatoria prevista dall'art. 1 D.Lgs. 261/1999 e può essere considerata inesistente.

  • Cass. civ. n. 2292/2015 (V sezione)

    Afferma che la previsione della 'raccomandata con avviso di ricevimento' si riferisce al servizio postale universale fornito da Poste Italiane; l'affidamento a un'agenzia privata di recapito non è conforme alla formalità prevista e non perfeziona la notificazione.

  • Cass. nn. 18868/2015 e 28180/2017 (orientamento su ultra petizione)

    Principi sul potere-dovere del giudice di inquadrare giuridicamente i fatti entro i limiti del petitum e della causa petendi: il giudice può riconoscere una diversa qualificazione giuridica dei fatti senza incorrere in ultra petizione purché non introduca nuovi elementi di fatto o non pronunci oltre le pretese o le eccezioni delle parti.

  • Cass. n. 8089/2018

    Conferma che l'esclusiva a favore di Poste Italiane è stata giustificata per motivi di ordine pubblico e che la liberalizzazione non ha efficacia retroattiva.

Massime di principio

  • Se il contribuente nel ricorso deduce l'omessa notifica, il giudice può valutare anche le modalità concrete della notificazione emerse nel corso del processo, senza incorrere in vizio di ultrapetizione, purché non vengano introdotti nuovi fatti tali da modificare la causa petendi.
  • Quando la normativa prescrive l'uso della 'raccomandata con avviso di ricevimento', tale formalità si riferisce tipicamente al servizio postale universale (Poste), e affidare l'invio a operatori privati può rendere la notificazione inefficace, soprattutto per atti anteriori alla piena liberalizzazione del servizio postale.
  • La liberalizzazione del servizio postale operata dalla legge 124/2017 non ha efficacia retroattiva: le notifiche compiute tramite posta privata prima della data di efficacia della liberalizzazione non possono essere automaticamente considerate valide.
  • In giudizio l'onere della prova sulla regolarità della notificazione grava sull'Amministrazione che intende fondare l'efficacia dell'atto sulla avvenuta notifica; se la notifica è viziata, l'atto può essere considerato inesistente o annullabile.
  • Il potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti non equivale a introdurre nuove pretese: la diversa qualificazione è lecita se non altera i fatti costitutivi della domanda e non pregiudica il rispetto dei limiti del petitum e della causa petendi.

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