Sentenza del 06/08/2020 n. 16755 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di accertamento per gli anni 2002 e 2004 contestando la deducibilità di ingenti interessi passivi e oneri accessori sostenuti da società newco che avevano realizzato acquisizioni tramite operazioni di MLBO. L'Ufficio riteneva che tali oneri costituissero costi non inerenti alla società incorporante e che fossero in realtà costi per servizi infragruppo prestati in favore dei fondi esteri (da ribaltare ai beneficiari al valore normale), integrando violazione dell'art. 76, c.5 (poi art.110, c.7) TUIR e delle linee guida OCSE; conseguenti rilievi anche ai fini IVA e IRAP. La controversia verteva quindi sulla qualificazione degli oneri come costi deducibili della società incorporante ovvero come costi di servizi infragruppo da riaddebitare al beneficiario estero, nonché sulla correttezza formale e motivazionale degli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi e, rilevata la sopravvenuta transazione fiscale (atto di transazione ex art. 182-ter L.F.) omologata tra le parti e rispettata dal contribuente, ha dichiarato cessata la materia del contendere con conseguente venir meno dell'efficacia delle sentenze impugnate nei ricorsi nn. 19424/12 e 9393/13. Quanto al ricorso n.13141/16 (Agenzia), diretto contro la cartella di pagamento relativa a somme oggetto di transazione, la Corte lo ha rigettato: ha affermato che, se la transazione è correttamente eseguita, l'Amministrazione non può intimare il pagamento tramite cartella per somme il cui pagamento è disciplinato dal piano rateale; in caso di inadempimento la pretesa originaria può riemergere. Sono compensate le spese di giudizio tra le parti. La Corte non si è pronunciata nel merito sui complessi profili di deducibilità/inerenza e sulle interpretazioni OCSE, tali questioni sono state sostanzialmente rese irrilevanti dalla transazione.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 110, comma 7 (ex art.76, c.5 ratione temporis)
L'Amministrazione sosteneva che i costi (interessi e oneri) dovevano essere riaddebitati ai beneficiari esteri come servizi infragruppo ai sensi della norma; la Corte di merito aveva esaminato la questione in relazione alle linee guida OCSE ma la Cassazione non ha deciso il merito a causa della transazione.
Direttive/Linee guida OCSE (1995), cap. 7, par. 7.9 e ss.
Le parti e la CTR avevano utilizzato i principi OCSE per distinguere tra shareholder/stewardship activities e servizi infragruppo, con la tesi dell'Ufficio che la raccolta fondi per acquisizioni costituisse servizio infragruppo da riaddebitare al valore normale.
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) - artt. 182-bis e 182-ter
Ha regolato la possibilità di transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione: la transazione omologata produce il consolidamento del debito e la cessazione della materia del contendere per le posizioni oggetto dell'accordo (entro i limiti temporali).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 25
Riferimento ai termini per la notifica della cartella di pagamento; la Corte ha precisato che, se la transazione è eseguita regolarmente, non sussiste pregiudizio per l'Amministrazione e non è legittimo emettere cartelle per somme disciplinate dal piano rateale salvo inadempimento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 42
Norme sulle indagini e motivazione degli atti; censurate in vari motivi della contribuente relativamente a carenza di motivazione degli avvisi, ma la Corte superiore non ha risolto questi profili nel merito per effetto della transazione.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 7
Richiamata dalla contribuente per profili di motivazione degli atti; la CTR è stata criticata per mancata esamina di eccezioni, ma la Cassazione non ha deciso tali questioni a causa della cessazione della materia del contendere.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 15 e art. 25
Riferimenti procedurali relativi alla riscossione e ai termini; la Corte ha confermato che l'emissione della cartella durante una transazione valida e rispettata non è coerente salvo inadempimento.
D.P.R. 26 agosto 2002, n. 115 - art. 13, comma 1 quater
La Corte ha rilevato che il meccanismo di raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere derivante da accordo transattivo.
Massime di principio
- La transazione fiscale omologata (art.182-ter L.F.) che venga puntualmente eseguita dal contribuente provoca il consolidamento del debito e la cessazione della materia del contendere per le poste contemplate dalla transazione; le liti pendenti su tali poste devono essere dichiarate estinte anche in Cassazione.
- Se la transazione viene eseguita regolarmente, l'Amministrazione non dovrebbe emettere cartelle di pagamento per le somme oggetto del piano rateale; in caso di adempimento puntuale, l'emissione della cartella è ingiustificata; in caso di inadempimento, la pretesa originaria può rivivere.
- In controversie su MLBO e oneri finanziari, la qualificazione dei costi (deducibilità/inerenza vs. servizio infragruppo) richiede valutazioni tecnico-giuridiche complesse basate su chi ha effettivamente beneficiato dell'operazione, sulle funzioni svolte dalle società coinvolte e sulle indicazioni OCSE; tuttavia tali questioni possono restare irrilevanti se le parti raggiungono una transazione.
- L'Amministrazione deve tempestivamente e chiaramente indicare nei propri atti gli elementi di fatto e diritto su cui fonda la contestazione (es. dissociazione tra chi sostiene il costo e chi beneficia dell'operazione); eccezioni tardive di inerenza possono essere valutate penalmente ai fini processuali.
- La transazione fiscale ha effetti soltanto sulle annualità e sulle posizioni che l'Ufficio ha potuto conoscere al momento dell'adesione alla proposta; non estende la sua efficacia a obbligazioni future o non dichiarate.
- In caso di accordo transattivo sopravvenuto al giudizio, il giudice di legittimità non esamina più il merito delle questioni oggetto della transazione, ma dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
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