Cassazione Civile, Ordinanza n. 04859/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva ottenuto con sentenza definitiva il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, per euro 10.955, oltre interessi, e aveva proposto ricorso per ottemperanza ex art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 chiedendo la materiale corresponsione delle somme. La CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che non vi fosse una pronuncia di condanna eseguibile, ma solo una decisione di mero accertamento. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, in sintesi: (i) violazione dell'art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992 e nullità della sentenza per avere erroneamente escluso l'ottemperabilità della decisione; (ii) violazione dell'art. 70 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 474 c.p.c. per avere negato efficacia esecutiva a una sentenza comunque destinata a essere attuata; (iii) error in procedendo per non avere considerato la natura mista, cognitoria ed esecutiva, del giudizio di ottemperanza tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente, perché il giudice dell'ottemperanza non può limitarsi a negare l'ammissibilità del ricorso quando il titolo sia una sentenza definitiva che riconosce il diritto al rimborso. Nel giudizio di ottemperanza tributaria, infatti, il giudice deve dare concreta attuazione al giudicato, anche enucleando e precisando il contenuto degli obblighi da eseguire e verificando la capienza dei fondi stanziati; in caso di incapienza deve attivare le procedure speciali previste dalla normativa di contabilità pubblica, anche mediante commissario ad acta. La CTR, dichiarando inammissibile il ricorso senza adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione del giudicato, non ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudizio di ottemperanza tributaria è volto a dare concreta attuazione al giudicato; il giudice può precisare il contenuto degli obblighi e adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione, non potendo arrestarsi alla sola qualificazione della decisione come mero accertamento.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia esecutiva del titolo; la Corte valorizza invece la specialità dell'ottemperanza tributaria, che consente l'attuazione anche di decisioni non munite dei caratteri propri del titolo esecutivo civile.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
Le somme per i rimborsi fiscali relativi a benefici per eventi calamitosi devono essere soddisfatte nei limiti e con le modalità degli appositi fondi stanziati; il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse e, se necessario, attivare le procedure di contabilità pubblica.
art. 16-octies d.l. n. 91/2017
La disciplina dei limiti quantitativi al rimborso si applica anche ai giudizi esecutivi instaurati dopo l'entrata in vigore della norma, compresi i giudizi di ottemperanza, anche quando il titolo sia giudiziale.
Richiamato quale intervento modificativo della disciplina dei fondi e delle modalità di attuazione dei rimborsi fiscali connessi a eventi calamitosi.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice non si limita a constatare l'esistenza di un titolo, ma deve assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato, potendo specificare il contenuto degli obblighi derivanti dalla decisione passata in giudicato.
- Quando il giudicato riguarda un rimborso fiscale connesso a benefici per eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, adottare le misure necessarie previste dalla contabilità pubblica, anche con la nomina di un commissario ad acta.
- I limiti e le modalità di soddisfazione del rimborso previsti dalla disciplina speciale si applicano anche se il diritto al rimborso è stato definitivamente accertato con sentenza, poiché la fase di ottemperanza resta soggetta alla regolazione speciale del pagamento.
- È censurabile la decisione del giudice dell'ottemperanza che dichiari inammissibile il ricorso senza procedere all'attuazione del giudicato e senza valutare il quomodo dell'esecuzione in relazione alla capienza delle risorse stanziate.
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