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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05439/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguardava il pagamento di compensi per lavoro straordinario asseritamente prestato da due dipendenti tra luglio e settembre 2014. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello, riformando la decisione, aveva rigettato le pretese ritenendo che, ai sensi dell'art. 34 del CCNL comparto sanità 1998/2001, lo straordinario dovesse essere previamente autorizzato dal dirigente e che, nel caso concreto, tale autorizzazione non vi fosse mai stata. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 66/2003 e dell'art. 34 CCNL per non avere la corte territoriale ammesso una autorizzazione successiva o implicita, omesso esame di un fatto decisivo, e nullità della sentenza per motivazione apparente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo la causa matura per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., ha condannato la ASL al pagamento dei compensi per straordinario in favore dei due lavoratori, oltre accessori di legge dalla maturazione dei crediti al saldo. Ha inoltre posto a carico della ASL le spese di tutti i gradi di giudizio, con distrazione di quelle dei gradi di merito in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 66/2003

    richiamato unitamente alla disciplina collettiva sullo straordinario; la Corte lo considera compatibile con il diritto al compenso quando sussista il consenso/autorizzazione datoriale, anche implicita.

  • art. 34 CCNL comparto sanità 1998/2001

    la clausola è letta nel senso che lo straordinario richiede autorizzazione del dirigente, ma tale autorizzazione può essere anche implicita, desumibile dal comportamento del responsabile dell'ufficio.

  • art. 2108 c.c.

    il diritto al compenso per lavoro straordinario sussiste se la prestazione è debitamente autorizzata; nel pubblico impiego contrattualizzato il compenso può spettare anche se l'autorizzazione sia in concreto illegittima o contraria a regole interne, purché vi sia consenso datoriale.

  • art. 2126 c.c.

    la prestazione lavorativa eseguita con il consenso del datore è remunerabile anche se svolta in violazione di regole organizzative o di spesa; il consenso/autorizzazione condiziona l'applicabilità della norma.

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel quadro del pubblico impiego contrattualizzato per coordinare la disciplina del rapporto con i principi civilistici e costituzionali.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato quale norma di raccordo tra pubblico impiego e contrattazione collettiva.

  • art. 97 Cost.

    richiamato per il buon andamento della pubblica amministrazione, senza escludere il diritto del lavoratore alla retribuzione della prestazione effettivamente svolta e autorizzata dal dirigente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma processuale richiamata per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale richiamata per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 384 c.p.c.

    utilizzato per decidere la causa nel merito, essendo non controverse le ore straordinarie svolte e la loro retribuzione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il lavoro straordinario è remunerabile quando la prestazione sia resa con il consenso del datore di lavoro, che può risultare anche in forma implicita e non necessariamente da un formale atto scritto preventivo.
  • Ai fini del compenso per straordinario, l'autorizzazione rilevante è quella espressiva del vaglio datoriale sull'utilità e necessità del prolungamento della prestazione; non è decisivo il solo superamento di limiti organizzativi o di spesa interni, che può semmai fondare responsabilità dei funzionari verso l'amministrazione.
  • La mancata osservanza delle regole di programmazione o delle formalità interne non esclude di per sé il diritto del lavoratore al compenso, se la prestazione è stata effettivamente richiesta, tollerata o comunque avallata dal responsabile competente.
  • Quando i fatti rilevanti per la quantificazione del credito non sono controversi, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito, liquidando direttamente le somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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