Cassazione Civile, Ordinanza n. 17398/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari immobili)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di regolamento di confini e rilascio di una porzione di terreno proposta dai proprietari di un immobile contro i proprietari del fondo contiguo, deducendo l'occupazione di parte della loro proprietà e chiedendo l'apposizione dei termini. I convenuti hanno resistito, contestando la pretesa e proponendo in via riconvenzionale usucapione della fascia controversa. Il tribunale ha accolto la domanda principale e la corte d'appello ha confermato, dopo una c.t.u. integrativa che ha considerato non solo le mappe catastali ma anche un rilievo topografico con metodo satellitare e i termini lapidei presenti in loco. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto tardive le osservazioni tecniche del consulente di parte e non avesse considerato che i confini dovevano essere ricostruiti anche sulla base dei titoli di acquisto, delle misurazioni complessive dei fondi e della maggiore o minore estensione reale dei terreni rispetto a quella catastale; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 950 c.c., sostenendo che la sentenza avesse individuato il confine senza adeguata considerazione dei titoli e con esiti logicamente incongruenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità relativa alla richiesta di trasmissione dei fascicoli e, quanto al merito, ha affermato che le osservazioni critiche alla c.t.u. non erano precluse solo perché formulate in appello, ma che, nel caso concreto, la corte territoriale le aveva comunque esaminate anche nel merito. Ha escluso sia la denunciata violazione processuale sia l'omesso esame di fatti decisivi, rilevando che il giudice di merito aveva correttamente ridefinito il confine tenendo conto della c.t.u. integrativa, dei termini lapidei e delle misurazioni effettive dei fondi, e che lo sconfinamento per una striscia di terreno di mq. 1325 risultava confermato. La decisione ha inoltre ribadito che le mappe catastali hanno valore solo sussidiario e non prevalente rispetto agli accertamenti in loco quando questi siano più attendibili. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Invocato come parametro della denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ha ravvisato alcuna lesione decisiva nel caso concreto.
Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e delle osservazioni tecniche; la Corte ha ritenuto corretto il percorso valutativo del giudice di merito.
Richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha escluso un vizio nella valutazione della c.t.u. e degli elementi di causa.
art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Le censure sono state formulate come violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; la Corte le ha ritenute infondate.
La richiesta di trasmissione dei fascicoli è stata ritenuta tempestiva se proposta entro il termine di cui a questa norma, anche se non inserita nel ricorso introduttivo.
Norma sostanziale posta a fondamento dell'azione di regolamento di confini; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del confine operata dal giudice di merito.
Richiamato in relazione alle nullità del procedimento della c.t.u.; la Corte ha distinto le mere critiche difensive dalle eccezioni di nullità.
Richiamato insieme all'art. 156 c.p.c. per chiarire che solo le nullità processuali della consulenza richiedono tempestiva deduzione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione di regolamento di confini, il giudice può fondare l'individuazione della linea divisoria non solo sulle mappe catastali, ma anche su rilievi tecnici in loco, termini lapidei e misurazioni effettive delle proprietà, attribuendo alle mappe valore meramente sussidiario quando risultino inattendibili o non decisive.
- Le osservazioni critiche delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, se non integrano eccezioni di nullità del relativo procedimento e non introducono nuovi fatti o nuove prove, sono deduzioni difensive ammissibili anche in comparsa conclusionale e in appello.
- La tardività erroneamente dichiarata su rilievi tecnici è irrilevante se il giudice di merito li ha comunque esaminati e disattesi anche nel merito; in tal caso non si determina un vizio decisivo della sentenza.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie, quando la decisione impugnata abbia dato conto degli elementi considerati e della loro valutazione complessiva.
- Per contestare efficacemente un confine ricostruito in base a c.t.u., non basta dedurre scostamenti astratti tra superfici catastali e superfici reali; occorre dimostrare che, alla luce della corretta delimitazione dei fondi, l'accertamento tecnico sia illogico o ometta fatti realmente decisivi.
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