Sentenza del 31/01/2019 n. 2846 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva riconosciuto a P.G. il diritto al rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992. In particolare, l'Agenzia sosteneva: che l'agevolazione prevista per le vittime del sisma riguardasse soltanto le imposte non ancora pagate e non consentisse il rimborso di quelle già versate; che il contribuente non fosse legittimato a chiedere il rimborso perché le imposte erano state versate tramite il datore di lavoro quale sostituto d'imposta; e che l'istanza di rimborso fosse tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che l'agevolazione opera simmetricamente: chi non aveva ancora pagato poteva versare soltanto il 10% del dovuto, mentre chi aveva già pagato aveva diritto al rimborso del 90%, poiché le somme versate erano diventate non dovute retroattivamente. Il lavoratore contribuente è legittimato a chiedere il rimborso anche quando le imposte siano state trattenute e versate dal datore di lavoro. L'istanza presentata il 17 dicembre 2007 è stata ritenuta tempestiva, in quanto il termine biennale decorreva dalla data prevista dalla normativa di interpretazione autentica. Le limitazioni finanziarie introdotte successivamente riguardano la fase esecutiva e non negano il diritto al rimborso. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17
Agevolazione fiscale per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990.
La disposizione consente la definizione agevolata del debito fiscale mediante il pagamento del 10% delle imposte dovute e, per chi aveva già pagato integralmente, comporta il diritto al rimborso del 90% versato.
Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
I soggetti colpiti dal sisma (...) che hanno versato imposte (...) per un importo superiore al 10 per cento (...) hanno diritto (...) al rimborso di quanto indebitamente versato.
La norma, qualificata come interpretazione autentica, riconosce il rimborso ai soggetti colpiti dal sisma che abbiano pagato più del 10%, subordinandolo alla presentazione tempestiva dell'istanza e, per i soggetti esercenti attività d'impresa, alle condizioni derivanti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
Termine di due anni per la presentazione dell'istanza di rimborso nei casi in cui il diritto alla restituzione sorga successivamente al pagamento.
Il termine per chiedere il rimborso decorre dalla data individuata dalla normativa speciale, nel caso concreto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 248 del 2007.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Disciplina del rimborso delle imposte sui redditi.
Sono legittimati a chiedere il rimborso sia il sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento sia il contribuente sostituito che ha subito la ritenuta.
Legge n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1
I rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute qualora l'ammontare delle istanze ecceda le risorse stanziate.
I limiti delle risorse disponibili e l'eventuale riduzione proporzionale incidono sulla liquidazione e sull'esecuzione del rimborso, non sull'accertamento del diritto sostanziale al rimborso.
Ripetizione dell'indebito.
La norma è stata invocata dall'Agenzia, ma la Corte ha ritenuto che l'intervento legislativo successivo avesse reso indebitamente versate, ex post, le somme eccedenti il 10%.
Costituzione, art. 3
Principio di uguaglianza e ragionevolezza.
L'interpretazione favorevole al rimborso evita una disparità di trattamento tra chi aveva pagato integralmente e chi aveva beneficiato della riduzione senza pagare l'intero importo, con particolare riguardo alle vittime di calamità naturali.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa per vittime di calamità naturali stabilisce che il carico fiscale è ridotto a una determinata percentuale, il beneficio può spettare sia a chi non ha ancora pagato sia, in forma di rimborso, a chi abbia già versato l'importo integrale, se la disciplina e la giurisprudenza interpretativa equiparano le due situazioni.
- Il fatto che l'imposta sia stata versata tramite ritenute operate dal datore di lavoro non esclude la legittimazione del lavoratore a chiedere direttamente il rimborso, poiché il contribuente sostituito rimane il soggetto direttamente inciso dal tributo.
- In presenza di una norma successiva di interpretazione autentica, il termine per presentare la domanda di rimborso deve essere calcolato secondo la decorrenza espressamente stabilita da tale norma, anche per i giudizi pendenti.
- I limiti di bilancio o le riduzioni proporzionali degli stanziamenti possono incidere sull'importo effettivamente liquidato o sui tempi di pagamento, ma non necessariamente eliminano il diritto al rimborso riconosciuto in sede giudiziale.
- Le agevolazioni destinate a sostenere soggetti danneggiati da calamità naturali non vanno automaticamente assimilate ai condoni fiscali: la loro finalità solidaristica può giustificare il rimborso anche delle somme già pagate.
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