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Sentenza

Sentenza del 31/01/2019 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Soggetto passivo IMU - assegnazione casa coniugale - diritto di abitazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune contestava la decisione di primo grado che aveva escluso la legittimazione passiva della contribuente rispetto a un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013. Sosteneva che l'assegnazione giudiziale della casa coniugale non fosse rilevante, poiché l'immobile era di proprietà della contribuente ma era stato concesso in comodato alla figlia e successivamente assegnato alla stessa nell'ambito della separazione. Il Comune riteneva quindi che l'assegnataria non potesse essere considerata soggetto passivo quando l'immobile fosse di proprietà di terzi e non dell'altro coniuge.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha stabilito che, ai fini esclusivamente fiscali, il coniuge beneficiario del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale è assimilato al titolare di un diritto di abitazione e deve quindi essere considerato soggetto passivo IMU. Tale assimilazione opera anche quando l'immobile sia di proprietà di un terzo e sia stato concesso in comodato, non soltanto quando appartenga all'altro coniuge. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 9 del D.Lgs. 23/2011

    La disposizione individua, ai fini IMU, i soggetti passivi dell'imposta, tra cui i titolari di diritti reali sull'immobile, secondo l'interpretazione coordinata con la disciplina dell'assegnazione della casa coniugale.

  • Art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, convertito nella L. 44/2012

    Il soggetto passivo dell'imposta municipale propria è il coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione.

    Ai soli fini IMU, il coniuge assegnatario della casa familiare è equiparato al titolare di un diritto di abitazione. L'equiparazione vale anche se l'immobile è di proprietà di un terzo ed è stato concesso in comodato.

  • Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57/DF del 28 marzo 2013

    Ha chiarito che l'assimilazione fiscale dell'assegnatario al titolare del diritto di abitazione si applica anche agli immobili concessi in comodato a terzi e successivamente assegnati come casa coniugale.

Massime di principio

  • Ai fini IMU, il coniuge cui il giudice assegna la casa coniugale è normalmente il soggetto passivo dell'imposta, anche se non è proprietario dell'immobile.
  • L'assimilazione al diritto di abitazione è fiscale e non implica che il provvedimento di assegnazione costituisca civilisticamente un diritto reale.
  • L'assegnazione produce gli stessi effetti fiscali anche quando la casa appartiene a un terzo ed è stata concessa in comodato alla famiglia; il Comune non può limitare l'assimilazione ai soli immobili di proprietà dell'altro coniuge in assenza di una base normativa.
  • Per individuare il soggetto tenuto al pagamento dell'IMU occorre distinguere la titolarità civilistica dell'immobile dalla qualificazione fiscale attribuita dalla legge al coniuge assegnatario.
  • La disciplina riguarda l'assegnazione giudiziale della casa coniugale nell'ambito della separazione o di situazioni analoghe previste dalla normativa applicabile; non ogni semplice occupazione o uso dell'immobile produce automaticamente gli stessi effetti.

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