Sentenza del 31/01/2019 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cumulabilità dei benefici derivanti dalla legge Tremonti Ambiente con le tariffe incentivanti dal c.d. Conto Energia - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la possibilità di fruire cumulativamente dei due benefici. Il contribuente che dimostri l'effettività dei costi sostenuti può quindi applicare, per la stessa annualità, sia la detassazione prevista dalla Tremonti Ambiente sia le tariffe incentivanti dei Conti Energia. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria volta a escludere automaticamente il cumulo non è stata accolta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di cumulare, per la medesima annualità e con riferimento ai medesimi investimenti, i benefici fiscali della cosiddetta legge Tremonti Ambiente, consistenti nella detassazione degli investimenti ambientali, con le tariffe incentivanti riconosciute dai Conti Energia per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il punto centrale è la dimostrazione dell'effettività dei costi sostenuti e della loro riferibilità agli investimenti agevolati.
Norme richiamate
Legge Tremonti Ambiente
La norma consente la detassazione degli investimenti ambientali agevolabili. Il beneficio può operare anche quando l'investimento riguarda impianti alimentati da fonti rinnovabili, purché siano provati l'effettività e l'ammontare dei costi.
Conti Energia
Le tariffe incentivanti costituiscono un beneficio distinto, collegato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La loro fruizione non esclude automaticamente la detassazione prevista dalla Tremonti Ambiente.
Massime di principio
- Benefici di natura diversa possono essere cumulati quando manca una norma che ne vieti espressamente il cumulo.
- La compatibilità tra agevolazioni deve essere valutata considerando finalità, presupposti e modalità di calcolo di ciascun beneficio, evitando di assimilare automaticamente una tariffa incentivante a un contributo incompatibile.
- Il contribuente deve documentare in modo rigoroso l'effettività, l'ammontare e la riferibilità dei costi agli investimenti agevolati.
- Il cumulo può essere riconosciuto anche per la medesima annualità, purché siano rispettati separatamente tutti i requisiti previsti dalle rispettive discipline.
- In situazioni analoghe, eventuali limitazioni al cumulo devono risultare da una disposizione normativa chiara e non possono essere desunte soltanto dalla natura incentivante delle misure.
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