Sentenza del 31/01/2019 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'IRAP per l'anno 2005, sostenendo principalmente di avere svolto l'attività professionale senza autonoma organizzazione e quindi di non essere soggetto passivo dell'imposta. Ha inoltre dedotto la violazione delle norme sul responsabile del procedimento e degli obblighi di motivazione degli atti e delle sentenze, nonché la violazione dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 212/2000.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato sia la sentenza di primo grado sia la cartella IRAP. Il Collegio ha ritenuto che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comportasse la nullità dell'atto, poiché la nullità non era prevista dalla legge e il contribuente aveva comunque potuto difendersi. Nel merito, i costi dichiarati per beni strumentali, leasing, immobili, compensi a terzi e consumi dimostravano l'esistenza di un apparato organizzativo idoneo ad accrescere la capacità produttiva. Il contribuente, sul quale gravava l'onere della prova dell'assenza di autonoma organizzazione, si era limitato ad affermazioni non adeguatamente documentate. È stata inoltre esclusa la violazione degli obblighi di motivazione. L'appellante è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro.
Norme richiamate
Articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997
L'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi costituisce presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive.
La CTR ha ritenuto soggetto passivo IRAP il professionista che svolga l'attività mediante un'organizzazione autonoma idonea ad accrescerne la capacità produttiva. L'assenza di autonoma organizzazione costituisce un'eccezione, che deve essere provata dal contribuente.
Articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
La cartella era stata emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione fiscale.
Articolo 7, comma 5, della legge n. 212/2000
Il motivo di appello relativo alla trasparenza e all'indicazione del responsabile del procedimento è stato respinto, poiché l'omissione non determina automaticamente la nullità dell'atto in assenza di una specifica previsione normativa.
Articolo 6, comma 5, della legge n. 212/2000
La CTR ha escluso la violazione della norma, ritenendo correttamente motivata la decisione di primo grado e individuabile l'iter logico e giuridico seguito.
Articolo 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992
Non è stata ravvisata una carenza di motivazione della sentenza impugnata, poiché la decisione esponeva le ragioni poste a fondamento del rigetto.
Articoli 118 delle disposizioni di attuazione e 132, comma 4, c.p.c.
Le disposizioni sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari sono state ritenute rispettate attraverso il richiamo esplicito alle argomentazioni condivise e alla giurisprudenza di legittimità.
Cassazione, sentenza n. 156/2001
È stata richiamata quale riferimento interpretativo per delimitare il concetto di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento a IRAP.
Cassazione, sentenza n. 22035/2010
È stata richiamata per ritenere adeguatamente motivata la sentenza di primo grado.
Massime di principio
- Per contestare l'IRAP, il professionista deve fornire una prova concreta e documentata dell'assenza di autonoma organizzazione; la semplice prevalenza del lavoro personale o l'uso di beni essenziali non sono necessariamente sufficienti.
- La presenza di beni strumentali rilevanti, immobili, leasing, compensi a terzi, consumi o altri costi organizzativi può essere valutata come indice di un apparato autonomo capace di incrementare la produttività e può giustificare l'assoggettamento a IRAP.
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta automaticamente la nullità dell'atto tributario se manca una specifica sanzione normativa e l'atto consente comunque al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
- Una sentenza può essere motivata anche mediante il richiamo a motivazioni precedenti o a principi della Cassazione, purché l'iter logico e giuridico della decisione sia comunque comprensibile.
- Nel giudizio tributario, la parte che sostiene l'inesistenza del presupposto d'imposta deve allegare e dimostrare i fatti a propria difesa; in mancanza di prova, il giudice può confermare la pretesa fiscale.
- La soccombenza in appello comporta normalmente la conferma dell'atto impugnato e la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali, salvo diversa motivazione del giudice.
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