Cassazione Civile, Ordinanza n. 22746/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce in un procedimento di equa riparazione ai sensi della l. n. 89/2001, riassunto davanti alla Corte d'appello di Perugia in sede di rinvio. La parte privata aveva ottenuto un'indennità per l'irragionevole durata del processo e la Corte territoriale aveva liquidato le spese di lite complessive in euro 1.599,00, ripartite tra grado di merito, giudizio di legittimità e giudizio di rinvio. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo la violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dei d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, lamentando che la liquidazione fosse stata effettuata in misura inferiore ai minimi tabellari previsti per le rispettive fasi del giudizio. In particolare, sosteneva che nei procedimenti di equa riparazione le spese vadano liquidate secondo i parametri dei processi contenziosi e che non sia consentito scendere sotto i minimi tabellari. La Corte ha ritenuto fondato il motivo solo in parte, rilevando che la liquidazione era inferiore ai minimi per il grado di merito e per il giudizio di legittimità, ma non per il giudizio di rinvio, per il quale il valore della fase va determinato con il criterio del disputandum, cioè con riferimento al differenziale tra la somma liquidata e quella ritenuta corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando il decreto impugnato solo per i profili relativi alla liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tabellari per il grado di merito e per il giudizio di legittimità. Ha quindi deciso nel merito rideterminando le spese: euro 1.198,50 oltre euro 8 per esborsi per il grado di merito, ed euro 645 oltre euro 27 per esborsi per il giudizio di legittimità, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. È rimasto fermo il resto del provvedimento, e le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per il solo accoglimento parziale.
Norme richiamate
le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate secondo i criteri di legge e i parametri applicabili
richiamato quale parametro per la determinazione del compenso, in coordinamento con i decreti ministeriali sui parametri forensi
nei procedimenti di equa riparazione le spese si liquidano secondo i parametri dei processi contenziosi
i compensi vanno determinati secondo i parametri tabellari, senza scendere sotto i minimi salvo diversa previsione normativa
richiamato come fonte di aggiornamento dei parametri forensi applicabili
applicabile alla fase dinanzi alla corte territoriale nel procedimento di equa riparazione
richiamata nel motivo di ricorso come parametro per la liquidazione delle spese
Massime di principio
- Nei procedimenti di equa riparazione ex l. n. 89/2001, la liquidazione delle spese processuali deve avvenire secondo i parametri dei processi contenziosi previsti dal d.m. n. 55/2014.
- In sede di liquidazione giudiziale delle spese, il giudice non può scendere al di sotto dei minimi tabellari applicabili alla fase, salvo specifiche deroghe normative.
- La violazione dei minimi tariffari integra vizio censurabile in cassazione quando incida sulla corretta determinazione del compenso dovuto alla parte vittoriosa.
- Per il giudizio di rinvio, il valore della fase può essere determinato secondo il criterio del disputandum, ossia avuto riguardo al differenziale tra quanto liquidato e quanto ritenuto corretto.
- L’accoglimento solo di alcuni profili di censura comporta cassazione parziale del provvedimento e decisione nel merito limitatamente alle voci di spesa erroneamente liquidate.
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