Cassazione Civile, Ordinanza n. 23837/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 1986 con cui il Ministero affidava a una società, nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo in Senegal, prestazioni connesse alla ristrutturazione e allo sviluppo idroagricolo di un dipartimento senegalese. Dopo l'insorgere di contestazioni sull'esecuzione del rapporto, l'appaltatrice aveva agito in arbitrato per ottenere compensi, indennizzi e danni; il Ministero aveva a sua volta chiesto la restituzione delle somme versate e il manlevamento per pretese di terzi. Dopo un lungo iter con lodo arbitrale, impugnazioni, cassazione con rinvio e fase rescissoria, la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice, rigettato le domande di condanna della società e ritenuto inammissibile la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., accogliendo invece la riconvenzionale ministeriale con condanna restitutoria. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione di plurime norme civilistiche (artt. 1175, 1176, 1372, 1375, 1453, 1454, 1455, 1655 c.c.) e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non vi fosse suo inadempimento grave, poiché i lavori sarebbero stati eseguiti in anticipo ma non in difformità, e che l'eventuale ritardo nell'approvazione formale del progetto dipendeva dal Ministero; ha inoltre invocato tolleranza, acquiescenza e comportamento sleale dell'amministrazione; 2) violazione dell'art. 1458 c.c. e dei principi sulla restitutio in integrum, lamentando che la Corte d'appello avesse negato ogni corrispettivo o indennizzo per le opere parzialmente eseguite, benché l'amministrazione si fosse avvantaggiata delle prestazioni. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, affermando che la gravità dell'inadempimento è valutazione di fatto riservata al giudice di merito; il fatto storico dedotto (le note ministeriali e la condotta di sollecitazione) era già stato esaminato e non ricorreva alcun omesso esame di fatti decisivi, poiché la ricorrente mirava in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove. Ha inoltre ribadito che, in caso di inadempienze reciproche, il giudice deve compiere una valutazione complessiva e comparativa delle condotte, incensurabile in cassazione se congruamente motivata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e comunque non idoneo a scalfire l'accertamento di merito secondo cui le opere erano state eseguite senza necessario supporto progettuale e autorizzatorio, risultando inutilizzabili e non satisfattive dell'interesse del committente; da ciò discendeva l'esclusione di un qualsiasi diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c. e la conferma della condanna restitutoria del Ministero. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società appaltatrice. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che, nel giudizio rescissorio, aveva dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice, rigettato le sue pretese creditorie, dichiarato inammissibile la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento e accolto la domanda riconvenzionale del Ministero per la restituzione delle somme già corrisposte. La Corte ha ritenuto che le censure tendevano sostanzialmente a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che mancava un vero omesso esame di fatti decisivi. Ha inoltre confermato che, in presenza di lavori privi di approvazione progettuale e autorizzatoria, non può riconoscersi alcun compenso per utilità non provata in favore del committente. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di cassazione e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la condotta del committente avrebbe dovuto essere valutata secondo correttezza e collaborazione; la Corte non ha accolto la censura, ritenendola diretta a ottenere una diversa valutazione di merito.
Invocato in relazione alla diligenza nell'esecuzione e nella gestione del rapporto; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione l'accertamento di fatto sulla gravità dell'inadempimento.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la risoluzione del contratto; la Corte ha confermato la validità della risoluzione pronunciata per grave inadempimento.
Invocato in chiave di buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte ha escluso che le note ministeriali imponessero una diversa conclusione.
Norma posta a fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento; la Corte ha confermato che il grave inadempimento dell'appaltatrice giustificava la risoluzione.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della risoluzione; la Corte non ha ravvisato errori di diritto sulla pronuncia risolutoria.
La Corte ribadisce che l'apprezzamento della non scarsa importanza dell'inadempimento è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito.
Richiamato per sostenere la conformità dell'attività eseguita alla funzione dell'appalto; la Corte ha ritenuto decisivo l'assenza di progetto approvato e la gravità dell'inadempimento.
La domanda di ingiustificato arricchimento è stata ritenuta inammissibile in quanto nuova e comunque infondata, mancando utilità apprezzabile per il committente nelle opere eseguite.
Invocato per sostenere il diritto alla restituzione del controvalore delle prestazioni rese; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, potesse operare un diritto all'indennizzo per opere inutilizzabili e non conformi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo e discusso; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione di questioni o prove già esaminate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione oggi tipizzato come omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di censurare il mancato apprezzamento di argomentazioni o questioni giuridiche, ma soltanto l'omesso esame di un preciso fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
- In presenza di inadempienze reciproche nei contratti a prestazioni corrispettive, il giudice deve compiere una valutazione globale e comparativa delle condotte delle parti, tenendo conto dell'incidenza complessiva delle violazioni sul sinallagma contrattuale; tale giudizio, se congruamente motivato, è insindacabile in cassazione.
- Non può essere riconosciuto alcun diritto al corrispettivo, all'indennizzo o all'azione di arricchimento senza causa per opere eseguite in difetto del necessario supporto progettuale e autorizzatorio quando il giudice di merito accerti che esse siano inutilizzabili o non abbiano recato un'utilità apprezzabile al committente.
- La restituzione conseguente alla risoluzione del contratto presuppone che le prestazioni già eseguite abbiano effettivamente soddisfatto, in tutto o in parte, l'interesse del creditore; in mancanza di tale utilità, il pagamento eseguito perde causa e resta ripetibile dal solvens.
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