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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23565/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Nel corso di un giudizio ex L. n. 92 del 2012, la corte di appello ha riformato la decisione di primo grado e ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato a una guardia giurata. Gli addebiti accertati riguardavano: svolgimento del servizio senza radio trasmittente, o con radio non funzionante, in tre occasioni; svolgimento del servizio senza avere nelle immediate vicinanze il giubbotto antiproiettile in una occasione; tenuta sulla divisa di mostrine e manette senza autorizzazione nello stesso giorno. La corte territoriale ha qualificato tali condotte come insubordinazione e ha ritenuto la sanzione espulsiva proporzionata, valorizzando la gravità oggettiva e soggettiva delle violazioni, la reiterazione delle condotte e la pregressa storia disciplinare del lavoratore. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si denunciava violazione dell'art. 101 del CCNL vigilanza privata, dell'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, degli artt. 2106 e 2119 c.c. e dell'art. 30 L. n. 183 del 2010, sostenendo che le condotte dovessero essere ricondotte a ipotesi punite con sanzione conservativa e non a insubordinazione, ma a mera negligenza; con il secondo si deduceva violazione dell'art. 18, comma 5, L. n. 300 del 1970, dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 101 CCNL, contestando la sussistenza della giusta causa e la proporzionalità del licenziamento, con conseguente asserita applicabilità delle sole tutele indennitarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito sulla qualificazione delle condotte, già ritenute dai giudici di merito non come mera negligenza ma come deliberata indifferenza verso le prescrizioni aziendali e quindi come insubordinazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per assenza assoluta di motivazione, per vizi giuridici della motivazione o per omesso esame di un fatto decisivo; nella specie la motivazione della corte territoriale era ampiamente sufficiente e non risultava dedotto alcun fatto decisivo trascurato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari

    Le condotte contestate non sono state ricondotte a una ipotesi di sanzione conservativa; la corte ha ritenuto corretta la loro sussunzione nella nozione di insubordinazione.

  • art. 18, comma 4, L. 300/1970

    Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto applicabile perché la censura mirava a una diversa valutazione dei fatti e non scalfiva la qualificazione della condotta operata dal giudice di merito.

  • art. 18, comma 5, L. 300/1970

    Richiamato per sostenere l'illegittimità del licenziamento e l'applicazione della tutela indennitaria, ma il motivo è stato respinto perché la giusta causa è stata confermata.

  • art. 2106 c.c.

    Norma richiamata nel primo motivo per contestare la sanzione espulsiva, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 2119 c.c.

    La corte ha confermato che le condotte, valutate nella loro gravità oggettiva e soggettiva, integravano una giusta causa di licenziamento.

  • art. 30 L. 183/2010

    Richiamato nel primo motivo di ricorso, ma non ha inciso sull'esito della controversia.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Le doglianze erano formalmente prospettate come violazioni di legge, ma la Corte le ha qualificate, in sostanza, come richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    È stato richiamato nel ragionamento della Corte per precisare che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La nozione di insubordinazione nel rapporto di lavoro subordinato ha portata ampia e non si esaurisce nel rifiuto espresso di eseguire un ordine del superiore; include anche qualsiasi comportamento che ostacoli o pregiudichi l'esecuzione e il corretto svolgimento delle disposizioni datoriali nell'organizzazione aziendale.
  • Se la censura di legittimità mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti, essa è inammissibile quando sia formalmente proposta come violazione di legge.
  • Il giudizio di proporzionalità tra addebito disciplinare e licenziamento è riservato al giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo in presenza di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o viziata da omesso esame di un fatto decisivo.
  • Per contestare utilmente una valutazione di proporzionalità non è sufficiente invocare un diverso peso degli elementi fattuali già esaminati; occorre indicare un fatto storico decisivo trascurato dal giudice di merito.
  • La reiterazione della condotta e la pregressa storia disciplinare possono rilevare nella valutazione della gravità soggettiva e della proporzionalità della sanzione espulsiva.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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