Sentenza n. 8796/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata dal ricorrente in data 9 aprile 2025, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna, ai fini dell’insegnamento di sostegno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sull’istanza del 9 aprile 2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna ai fini dell’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna. Ha dedotto che, nonostante la presentazione dell’istanza e il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, impedendogli l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il ricorso è stato proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Università e della Ricerca; in giudizio si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio inadempimento: presentazione di una formale istanza, decorso del termine previsto e mancata adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione ed eventualmente richiedere integrazioni e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Nella definizione del procedimento, Amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
termine generale di trenta giorni
La presentazione di un’istanza, quando sussiste un obbligo di provvedere, impone all’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto; la mancata conclusione integra silenzio inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale e l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
Il giudizio sul silenzio consente di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice, con possibilità di nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare il silenzio inadempimento, quando sull’Amministrazione grava un obbligo di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo può essere individuato in quattro mesi.
- L’accertamento giudiziale del silenzio inadempimento comporta l’ordine all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, senza sostituire la valutazione amministrativa spettante all’autorità competente.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere dopo la scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
- Nel procedere al riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’Amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi interpretativi enunciati dalla giurisprudenza dell’Unione europea e dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
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