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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9219/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del tribunale di Catania che, su appello del P.M. ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva annullato la revoca della custodia cautelare disposta dal Gip e ripristinato la detenzione in carcere. I motivi dedotti in Cassazione sono due: 1) il tribunale avrebbe errato nel ritenere insussistente il carattere di novità rappresentato dall'esclusione, sopravvenuta con sentenza di primo grado, della circostanza aggravante prevista dall'art. 416‑bis, comma 1; secondo il ricorrente tale elemento nuovo annulla la principale ragione su cui il P.M. aveva fondato l'appello e il tribunale avrebbe comunque dovuto valutare altresì circostanze personali e processuali (tenuità del precedente, assenza di carichi pendenti, esclusione della recidiva, giovane età, esiguo spessore dell'associazione contestata ex art. 74 DPR 309/90, limitato raggio d'azione e durata inferiore rispetto al capo di imputazione) ai fini delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza/proporzionalità della misura; 2) mancata motivazione rispetto a una deduzione difensiva contenuta in memoria, cioè l'insussistenza di esigenze cautelari anche alla luce della prossima scadenza del termine di efficacia della custodia (13 ottobre 2022).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: il tribunale di Catania, pur avendo riconosciuto l'esclusione sopravvenuta della aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, non ha valutato questo elemento di novità in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza e proporzionalità della misura, limitandosi a richiamare il decorso del tempo e la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. La Corte osserva che tale presunzione ha carattere relativo e può essere superata da dati sopravvenuti sia sul profilo delle esigenze cautelari sia su quello dell'adeguatezza della misura. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al tribunale di Catania per nuovo esame. Poiché il primo motivo assorbe il secondo, la Corte non ha esaminato quest'ultimo.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'impugnazione da parte del pubblico ministero contro le ordinanze del giudice per le indagini preliminari o del gip; nel caso, il P.M. aveva esercitato l'appello avanti il tribunale della libertà ai sensi di questa norma

  • art. 416‑bis comma 1 cod. pen.

    Circostanza aggravante collegata all'associazione di tipo mafioso; qui rileva perché la sua esclusione sopravvenuta con sentenza di primo grado costituisce elemento di novità che deve essere valutato nella riconsiderazione delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione di permanenza delle esigenze cautelari in caso di misura cautelare già applicata; la Corte evidenzia che si tratta di una presunzione relativa che può essere superata da elementi sopravvenuti

  • art. 74 DPR 309/90

    Norma sul traffico di stupefacenti e sull'associazione finalizzata a tali delitti; il contenuto e il 'raggio di azione' dell'associazione contestata sono stati indicati come elementi da ponderare nella valutazione delle esigenze cautelari

  • art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di cassazione per vizio di motivazione, violazione di legge e travisamento dei fatti; sono i profili invocati dal ricorrente per censurare l'ordinanza del tribunale

  • Sez. 6 - n. 1832 del 17/12/2019 (dep. 17/01/2020) Rv. 278105 - 01

    Giurisprudenza che chiarisce che, nell'appello del pubblico ministero per mancata applicazione di una misura cautelare, il tribunale della libertà non è vincolato ad accogliere o respingere la richiesta ma può adottare anche misure coercitive diverse e meno afflittive; richiamata per sostenere che il tribunale avrebbe potuto valutare alternative alla custodia

Massime di principio

  • La comparsa di elementi sopravvenuti rilevanti, come l'esclusione di una aggravante determinante, deve essere espressamente valutata dal giudice rispetto sia alle esigenze cautelari sia all'adeguatezza e proporzionalità della misura; la mancata valutazione costituisce vizio motivazionale.
  • La presunzione di permanenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. è relativa: può essere superata da fatti nuovi ed il tribunale deve spiegare perché la ritiene ancora valida alla luce di tali elementi.
  • Quando il pubblico ministero impugna per ottenere la custodia, il tribunale della libertà può comunque adottare misure meno gravose; il giudice è tenuto a valutare l'eventuale proporzionalità di misure alternative.
  • La motivazione deve affrontare e rispondere alle specifiche deduzioni difensive, inclusi elementi temporali come la prossima scadenza del termine di efficacia della misura; l'omissione può determinare annullamento per vizio di motivazione.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari devono essere prese in considerazione le circostanze personali e processuali dell'imputato (età, precedenti, recidiva, carichi pendenti) e la concreta portata del reato o dell'associazione contestata.

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