Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5409/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili per reati in materia di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990 e art. 81 c.p.). I motivi principali adombrati sono: (1) violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p. per difetto di motivazione circa l'inidoneità o l'indisponibilità degli impianti della Procura e l'utilizzo in alternativa di apparecchiature della Polizia giudiziaria o noleggiate; (2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancato rispetto del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (mancanza di specifici episodi contestati); (3) insufficiente motivazione circa la responsabilità penale fondata sulle intercettazioni e mancata valutazione delle ricostruzioni alternative offerte dalle difese; (4) errata esclusione della sussumibilità della fattispecie nella previsione di lieve entita' (comma 5 art. 73) nonostante elementi a favore; (5) per Franzoni, violazione dell'art. 62-bis c.p. in relazione alla negata applicazione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo all'art. 268, comma 3, c.p.p., ritenendo che il decreto del Pubblico Ministero non poteva limitarsi a indicare in termini ipotetici o alternativi l'indisponibilita' o inidoneita' degli impianti della Procura, delegando di fatto alla Polizia giudiziaria l'accertamento successivo. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che impone al PM una motivazione contenente la ragione fattuale dell'inidoneita' o indisponibilita' (anche per relationem, se sufficiente e conoscibile). Per effetto di tale vizio la sentenza impugnata e' stata annullata nei confronti di Franzoni e Tammaro e il procedimento rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio; le restanti censure sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 268 c.p.p., comma 3

    Il decreto che dispone intercettazioni mediante impianti della polizia o impianti esterni deve motivare l'insufficienza o l'inidoneita' degli impianti della Procura, indicando la ragione fattuale; non e' sufficiente una formulazione meramente eventuale o delegatoria

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale contestata in relazione al traffico di stupefacenti; la decisione concerne la conferma della responsabilita' in ordine a fattispecie previste da quest'articolo, sebbene la Cassazione non abbia esaminato nel merito le altre doglianze

  • art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Riferita nella vicenda come fattispecie di associazione contestata e poi esclusa in primo grado; menzionata nel ragionamento sulla correlazione tra imputazione e sentenza

  • art. 521 c.p.p.

    Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: i ricorrenti prospettavano la violazione perché l'imputazione non avrebbe specificato episodi concreti; la Corte d'appello ha rigettato il motivo ma la Cassazione lo ha assorbito dopo l'accoglimento del vizio procedurale principale

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; Franzoni aveva censurato la mancata applicazione, ma la Cassazione non si e' pronunciata sul punto perche' ha annullato la sentenza per il vizio relativo alle intercettazioni

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come norma generale sul concorso di persone nel reato (la sentenza di merito aveva ritenuto le responsabilita' in continuazione/concorrenti)

  • art. 15, comma 2 Cost.

    Rilevato per sostenere la necessita' della riserva di legge rinforzata e dell'obbligo motivazionale dell'autorita' giudiziaria nel disporre limitazioni di diritti (quali le intercettazioni)

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 919 del 26/11/2003 (Gatto) e Sez. U. n. 32 del 31/10/2001 (Policastro)

    Richiamate per l'indicazione che l'onere motivazionale del PM circa l'inidoneita' degli impianti puo' essere assolto anche per relationem, purché il richiamo contenga elementi fattuali sufficienti e sia conoscibile dall'interessato

Massime di principio

  • Quando si impugna l'utilizzo di impianti esterni per intercettazioni, verificare sul decreto del PM la presenza di una motivazione concreta sull'inidoneita' o indisponibilita' degli impianti della Procura; formulazioni meramente ipotetiche o la delega implicita alla polizia sono viziate
  • Il requisito motivazionale puo' essere assolto anche tramite richiamo ad altri atti (relationem), ma tali atti devono contenere elementi fattuali adeguati e devono essere conoscibili dalle parti
  • Se la motivazione sull'uso di apparati esterni e' insufficiente, la Cassazione annulla la sentenza con rinvio e le altre questioni sostanziali possono rimanere inesaminate o assorbite
  • In tema di correlazione tra imputazione e sentenza, l'imputazione deve contenere elementi minimi che identifichino le condotte contestate; la sua carenza puo' costituire motivo di doglianza rilevante, anche se nel presente caso tale questione e' stata assorbita
  • Nelle vicende fondate principalmente su intercettazioni, e' fondamentale che il giudice valorizzi compiutamente il quadro probatorio complessivo (documenti, dichiarazioni, spiegazioni alternative) dando conto delle ragioni che conducono alla ricostruzione scelta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.