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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5398/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per: 1) nullità per contraddittorietà e illogicità della motivazione relativa al diniego dell'ammissione al rito abbreviato condizionato alla acquisizione delle videoriprese di sorveglianza del carcere; 2) illegittimità della revoca dell'ammissione e della mancata escussione del teste caporeparto Ubaldini; 3) violazioni degli artt. 187 e 192 c.p.p., travisamento della prova e carenza di motivazione, con particolare riguardo all'interpretazione delle videoregistrazioni (sarebbe emersa l'assenza di prova del possesso dell'involucro da parte del Risa, l'assenza di gesti di disfarsi, la mancata ricerca delle impronte sull'involucro e la mancata considerazione dell'inchiesta interna sullo smistamento della droga); 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e contestazione della disapplicazione della recidiva reiterata; 5) eccessiva e mal motivata aggravazione della pena per continuazione e recidiva. I fatti sottesi: il 30/03/2021, nel carcere di Rebibbia, il personale di polizia penitenziaria intervenne dopo aver visto il Risa avvicinarsi a una macchina distributrice e mostrare nervosismo; si rinvenne un involucro avvolto in nastro adesivo contenente cocaina (13,51 g lordi) e hashish (208,49 g), corrispondente a numerose dosi; il testimone Di Lullo riferì di aver visto il Risa compiere un movimento compatibile con il gettare l'involucro e di averlo poi rinvenuto sulla scena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il rigetto dell'ammissione al rito abbreviato condizionato, avendo correttamente valutato ex ante e alla luce degli elementi sopravvenuti la non novità e non decisività delle videoriprese richieste; b) la revoca dell'ammissione del teste Ubaldini, e la mancata riapertura dell'istruttoria in appello, non comportano nullità in assenza di tempestiva deduzione della parte e perché il giudice d'appello ha adeguatamente ritenuto il suo esame superfluo (il teste non aveva assistito ai fatti); c) le censure sul travisamento della prova e sulla valutazione delle videoregistrazioni non superano il sindacato di legittimità, dato che i giudici di merito hanno fornito un percorso logico e coerente, ritenendo la testimonianza del sovr. Di Lullo decisiva e compatibile con le immagini; d) le richieste investigative aggiuntive (es. esaltazione impronte) sono state ritenute ultronee rispetto alla solidità della ricostruzione; e) la decisione di escludere le attenuanti generiche e di applicare la recidiva reiterata e gli aumenti per continuazione è motivata e rientra nella discrezionalità del giudice di merito, con corretta applicazione delle norme di calcolo degli aumenti. Conseguentemente il provvedimento d'appello (pena ridotta a 4 anni e 6 mesi e multa di euro 10.800,00) è stato confermato nei suoi punti essenziali e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento previsto dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma contestata per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la corte ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente in relazione alla detenzione della cocaina e dell'hashish rinvenuti

  • Codice di procedura penale, art. 187

    Richiamato dalla difesa in riferimento alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato gli elementi probatori e che non vi sia vizio impugnabile in sede di legittimità

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato dalla difesa (onere della prova/istruttoria); la Corte ha ritenuto irrilevanti le censure in quanto la valutazione dei fatti spetta al giudice di merito e risulta logica e congrua

  • Codice di procedura penale, art. 597

    Richiamato per delimitare l'ambito di cognizione del giudice d'appello: la Corte d'appello può decidere sui punti devoluti e motivare con argomentazioni anche diverse rispetto al primo grado

  • Codice di procedura penale, art. 603

    Regola il potere del giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria; la Corte ha ribadito che la rinnovazione è eccezionale e subordinata alla necessità di non poter decidere allo stato degli atti

  • Codice penale, art. 99

    Prevede l'aumento fisso della pena per la recidiva reiterata (metà della pena base); la Corte ha dichiarato corretta l'applicazione dell'aumento

  • Codice penale, art. 81

    Regola l'aumento per continuazione; la Corte ha confermato l'applicazione dell'aumento nella misura minima di un terzo sulla pena già aumentata per recidiva

  • Codice penale, artt. 132 e 133

    Criteri di determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia rispettato questi parametri nell'escludere le attenuanti e quantificare la pena

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede il contributo per le spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento previsto

Massime di principio

  • La richiesta di rito abbreviato condizionato all'acquisizione di prova documentale (es. videoregistrazioni) richiede che la prova prospettata abbia i requisiti di novità e decisività: il giudice deve valutare ex ante la sua utilità e non ammettere la condizione se la prova è ritenuta superflua o non decisiva rispetto agli elementi già disponibili.
  • La decisione del giudice d'appello può confermare o riformare il primo grado anche con argomentazioni diverse da quelle del primo giudice, purché il percorso logico e motivazionale sia coerente; la Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione di merito sui fatti ma verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione.
  • La mancata tempestiva deduzione di nullità o carenze procedurali (es. revoca di ammissione di testi senza motivazione) può essere sanata: le parti devono eccepire immediatamente le nullità per impedirne la sanatoria.
  • La valutazione comparativa tra videoregistrazioni e testimonianze è questione di merito; la presenza di immagini non implica automaticamente la prevalenza della loro lettura rispetto alla testimonianza, salvo che le immagini introducano fatti nuovi o decisivi.
  • Richieste investigative aggiuntive (es. esaltazione di impronte, indagini interne) possono essere considerate ultronee se gli elementi raccolti appaiono già solidi: per ottenerle è utile dimostrare la potenziale incisività sul risultato probatorio.
  • Le decisioni sulla concessione delle attenuanti e sulla dosimetria della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi di illogicità, contraddittorietà o mero arbitrio.
  • Per contestare efficacemente motivazioni di merito in Cassazione è necessario formulare censure specifiche e puntuali (non generiche) che dimostrino violazioni di legge o vizi formali della motivazione, altrimenti il ricorso è inammissibile o destinato al rigetto.

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