Cassazione Penale, Sentenza n. 5401/2023 del 08/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con due censure principali: 1) vizio di motivazione riguardo al nesso eziologico tra la condotta dell'imputato e l'evento letale, sostenendo che la morte dipese esclusivamente dall'attraversamento improvviso e incauto del pedone (testimonianza di Conti e consulenza tecnica di parte); 2) eccessività della pena per mancata motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, omissione di concessione delle attenuanti generiche e applicazione indebita dell'aggravante della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero censure di merito e non giuridiche, consistendo in un semplice dissenso rispetto alle valutazioni probatorie e alle argomentazioni della Corte territoriale. Inoltre il ricorso è risultato carente di autosufficienza perché citava atti probatori (deposizione del teste Conti e consulenza tecnica) non allegati. La Corte ha confermato implicitamente le valutazioni che avevano accertato che l'imputato viaggiava a oltre 100 km/h in una zona con limite di 60 km/h e che la velocità ha impedito di evitare l'urto; ha altresì ritenuto congrua la valutazione sanzionatoria basata sulla gravità della colpa, sui precedenti e sulla violazione della detenzione domiciliare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale
Norma richiamata dal ricorrente per l'impugnazione; la Corte ha evidenziato che il ricorso non rispettava i requisiti di autosufficienza (mancanza di allegazione degli atti probatori richiamati), mostrando che ai fini della cassazione le censure devono essere adeguatamente documentate e motivate.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale ha ritenuto che non sussistessero elementi favorevoli per la concessione delle attenuanti generiche, motivazione giudicata congrua dalla Cassazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in riferimento al principio secondo cui per evitare sanzioni processuali occorre dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale assenza di colpa non sussistesse nel caso di specie.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per riesaminare i fatti: censure che si limitano a contestare la valutazione probatoria della Corte territoriale sono inammissibili.
- I motivi di cassazione devono essere autosufficienti: se si citano atti o dichiarazioni probatorie è necessario allegarli; il mancato deposito può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Lamentare la 'mancanza di nesso eziologico' senza articolare un'argomentazione giuridica fondata e documentata è considerato dissenso e non motivo valido in sede di legittimità.
- Le critiche al quantum della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti sono valutazioni di merito che la Cassazione sindaca solo se sussistono errori di diritto o vizi motivazionali gravi; una motivazione logica e congrua del giudice territoriale rende inammissibili tali censure.
- La violazione di misure detentive e la commissione del reato in circostanze aggravanti (es. velocità eccessiva con lesioni o morte) giustificano il rigetto delle richieste attenuanti e l'irrogazione di pene più severe, se coerentemente motivate.
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