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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5397/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado che ha ritenuto la loro responsabilità per lo smercio di hashish gestito da un circolo ricreativo di loro proprietà. Le censure vertono sulla presunta insufficienza e vizio della prova indiziaria desunta dalle videoriprese, sull'erronea qualificazione del fatto (contestata applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 comma 4 vs comma 5), sul mancato riconoscimento del fatto di lieve entità, sul diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e sulla doglianza circa la quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto corretta e congrua la valutazione della prova indiziaria svolta dai giudici di merito (videoriprese che documentavano ripetuti episodi con le caratteristiche tipiche della cessione di stupefacente, precedenti sequestri, ritrovamento di contabilità e materiale per il confezionamento, sequestro di 200 grammi a carico di Mappa Carmelo). Ha confermato che tali elementi, con il requisito della gravità, precisione e concordanza, sono idonei a provare lo spaccio anche in assenza del sequestro immediato delle dosi cedute; ha altresì ritenuto correttamente negata l'applicazione della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5) per la continuità e la professionalità dell'attività di smercio e ha valutato legittimo il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena effettuata dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4

    Norma che sanziona la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Nel caso la Corte ha ritenuto applicabile la norma alla condotta dei ricorrenti sulla base degli elementi indiziari che hanno evidenziato un'attività professionale e continuativa di smercio.

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Prevede il trattamento più favorevole per il fatto di lieve entità. La Corte ha ricordato che l'accertamento della lieve entità richiede una valutazione complessiva: è stato escluso perché la reiterazione, le modalità 'professionali' e la trasformazione del circolo in una 'centrale di spaccio' fanno venir meno il requisito della minima offensività.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha confermato il diniego, rilevando l'assenza di elementi positivi di carattere personale tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti.

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Stabilisce i requisiti degli indizi (gravità, precisione e concordanza) per equiparare la prova indiziaria alla prova diretta. La Corte ha applicato questi criteri ritenendo che gli indizi raccolti soddisfino i requisiti richiesti.

  • Codice penale, art. 132

    Indica che la determinazione del quantum di pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la Cassazione ha ritenuto legittima la motivazione della Corte d'appello circa la commisurazione della pena.

  • Codice penale, art. 133

    Fissa i criteri per la determinazione della pena. La Corte ha osservato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la scelta in base a tali criteri.

  • Codice di procedura penale, art. 546

    Richiamato dai ricorrenti in tema di vizi della motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative a presunte violazioni procedurali e di motivazione.

  • Codice penale, art. 81, co. finale

    Norma richiamata nell'imputazione in combinato con l'art. 73; nella sentenza è stata confermata l'affermazione di responsabilità in presenza di concorso di più soggetti nell'attività di spaccio.

Massime di principio

  • La prova basata su videoriprese e su elementi indiziari è ammissibile e può essere decisiva se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti (art. 192 c.p.p.).
  • Il mancato sequestro immediato della sostanza ceduta o l'assenza di perquisizioni sugli acquirenti non esclude, di per sé, la prova dello spaccio se sussistono modalità tipiche e riscontri concreti (andirivieni, consegne rapide, consegna di piccoli oggetti, ritrovamento di contabilità e materiale per il confezionamento, precedenti sequestri).
  • La qualificazione della fattispecie come "fatto di lieve entità" (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90) richiede una valutazione complessiva: continuità, professionalità dell'attività e quantitativi non trascurabili possono escludere tale qualificazione.
  • Le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) richiedono elementi positivi di valutazione personale dell'imputato; l'assenza di tali elementi o la presenza di precedenti specifici legittima il diniego.
  • La dosimetria della pena rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e la Cassazione interviene limitatamente per vizi logico-giuridici della motivazione, non per rivalutazioni di merito.

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