Cassazione Civile, Ordinanza n. 06852/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria proposta da un creditore nei confronti di un atto di costituzione di fondo patrimoniale, stipulato con atto notarile, ritenuto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, dichiarando l’inefficacia dell’atto nei confronti del creditore e condannando alle spese. In cassazione i soccombenti proponevano un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame di un fatto decisivo: secondo loro, i beni conferiti nel fondo non facevano parte dell’asse ereditario, ma erano di proprietà esclusiva di uno dei coniugi; inoltre sostenevano che non esistesse un credito certo del creditore procedente verso l’eredità e che l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. fosse improponibile. Il controricorrente resisteva chiedendo il rigetto/inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo di specificità e non conforme ai requisiti dell’art. 366 c.p.c., perché formulato come mera riproposizione delle difese di merito e come richiesta di una nuova valutazione dei fatti, senza un reale confronto con la ratio decidendi della sentenza d’appello. La Corte ha inoltre osservato che la censura, pur formalmente qualificata come omesso esame di fatto decisivo, si risolveva in un "non motivo" e mirava impropriamente a ottenere un terzo grado di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa valutazione di fatto decisivo per il giudizio
Il motivo ex n. 5 non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito o per riproporre genericamente censure già esaminate; richiede un’indicazione specifica del fatto decisivo omesso e un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi chiari, specifici e riconducibili ai vizi tipizzati, con puntuale indicazione delle ragioni giuridiche; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Una censura che si limita a reiterare argomenti di merito senza critica alla decisione impugnata integra un non motivo e non è idonea a fondare il giudizio di legittimità.
La norma è richiamata solo come oggetto della doglianza; la Corte non entra nel merito dei presupposti dell’azione revocatoria, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve essere specifica, autosufficiente e realmente attinente alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di questioni di merito è inammissibile.
- La Corte di cassazione non costituisce un terzo grado di merito: non può essere sollecitata a rivalutare prove e fatti già apprezzati dai giudici di merito.
- La mancanza di una critica puntuale alla ratio decidendi integra un motivo inidoneo, anche se formalmente incardinato in un vizio tipizzato dell’art. 360 c.p.c.
- Il requisito di chiarezza e sinteticità dei motivi è un onere processuale del ricorrente; la sua violazione può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l’ulteriore contributo unificato, ove previsto.
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