Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2883/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione relativa alla determinazione della pena: si lamenta l'omessa indicazione dei criteri seguiti nella fissazione della pena per il reato residuo (detenzione di munizioni per arma da guerra), con specifico riferimento all'individuazione della pena base e all'applicazione della diminuzione obbligatoria di un terzo prevista per la scelta del rito abbreviato

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fissato la pena al minimo edittale (1 anno di reclusione ed €3.000 di multa) senza indicare l'applicazione della diminuzione fissa di un terzo derivante dal rito abbreviato. Per l'omessa considerazione di tale diminuente obbligatorio, la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla misura della pena e ha rideterminato direttamente la pena in mesi otto di reclusione e €2.000 di multa

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione: nel caso in esame la Corte d'appello ha assolto l'imputato da tale reato perché il fatto non costituisce reato, il che ha inciso sulla corretta riqualificazione e sul calcolo della pena per il reato residuo

  • art. 2 legge n. 895/1967

    Norma che sanziona la detenzione di munizioni per arma da guerra; la Corte d'appello ha confermato la condanna per questo reato e ne ha fissato la pena al minimo edittale

  • art. 442 c.p.p.

    Prevede la diminuzione obbligatoria della pena nella misura fissa di un terzo per chi è giudicato con il rito abbreviato; la Corte di Cassazione ha rilevato che tale diminuzione non è stata né motivata né computata nella sentenza impugnata, giustificando l'intervento correttivo

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello assolve dal reato più grave lasciando un reato residuo, deve esplicitare i criteri adottati per la rideterminazione della pena (pena base, circostanze, eventuali attenuanti o diminuenti) in modo da rendere verificabile il calcolo
  • Le diminuzioni obbligatorie previste dalla legge (es. diminuzione fissa per il rito abbreviato ex art. 442 c.p.p.) devono essere espressamente applicate e motivate: la loro omissione può determinare l'annullamento della misura della pena da parte della Cassazione
  • Quando la omessa indicazione di un diminuente rende determinabile in modo certo la nuova misura della pena, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena
  • In casi analoghi il ricorrente può chiedere la cassazione della misura della pena sia per vizio di motivazione sia per omissione di calcolo delle diminuzioni obbligatorie

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.