Cassazione Penale, Sentenza n. 2884/2022 del 26/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Genova (1/07/2020) che lo aveva condannato a una multa di €6.700,00 con le attenuanti generiche per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, del D.Lvo n. 286/1998 (fatto accertato il 6/04/2017). Il Tribunale di Genova dichiarò inammissibile l'appello ritenendo la sentenza di primo grado inappellabile ai sensi dell'art. 37 D.Lvo n. 274/2000 (condanna a sola pena pecuniaria senza statuizioni risarcitorie) e ritenendo che l'interessato avesse esperito un mezzo di gravame non consentito dalla legge. Il ricorrente ha chiesto la riqualificazione dell'appello nel ricorso per cassazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale avesse omesso la necessaria riqualificazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., annullando l'ordinanza e riqualificando l'impugnazione. Tuttavia, esaminato il ricorso nella veste di ricorso per cassazione, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché esso si esauriva in una richiesta di rinnovazione della valutazione di merito (valutazione dei fatti e della prova), materia non sindacabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'appello, ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di ammissibilità sostanziale (richiesta di sindacato di merito). Conseguentemente il provvedimento di primo grado resta efficace; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14 comma 5-ter D.Lvo n. 286/1998
Norma sostanziale che disciplina il fatto-reato contestato (illecito connesso alla normativa sull'immigrazione). La Corte non ha annullato la condanna per il merito ma ha trattato l'impugnazione secondo le regole processuali.
art. 37 D.Lvo n. 274/2000
Secondo il Tribunale, la norma rendeva la sentenza di primo grado inappellabile quando si tratta di condanna a sola pena pecuniaria in assenza di statuizioni risarcitorie. Questo profilo ha portato il Tribunale a ritenere l'appello inammissibile; la Cassazione ha però richiamato la necessità di verificare e, se del caso, riqualificare l'impugnazione secondo art. 568 c.p.p.
art. 568 comma 5 cod.proc.pen.
L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta
La Corte interpreta la norma nel senso che il giudice investito dell'impugnazione deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la voluntas impugnationis e, se ricorrono i presupposti, riqualificare l'atto nel mezzo di impugnazione corretto anziché dichiararne immediatamente l'inammissibilità. Tuttavia la riqualificazione non garantisce l'ammissibilità del mezzo risultante, che dovrà rispettare le regole specifiche (es. limiti della cassazione sul merito).
Massime di principio
- Quando la parte propone un'impugnazione con una qualificazione errata, il giudice che riceve l'atto deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la "voluntas impugnationis" e, se sussistono, riqualificare l'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., anziché dichiararla automaticamente inammissibile.
- La regola di conservazione della qualificazione dell'impugnazione non esclude l'applicazione delle specifiche condizioni di ammissibilità del rimedio in cui l'impugnazione viene riqualificata: una riqualificazione in ricorso per cassazione non consente di trasformare in questioni di legittimità doglianze che sono invece richieste di rivalutazione di fatto o di prova.
- Se l'impugnazione, una volta riqualificata, si limita a contestare il merito (valutazione dei fatti o delle prove), questa sarà dichiarata inammissibile per cassazione; quindi la riqualificazione è un atto formale che non prolunga la possibilità di riesame dei fatti.
- Se una sentenza di primo grado appare tecnicamente inappellabile per disposizione specifica (es. condanna a sola pena pecuniaria senza statuizioni risarcitorie), il ricorso diretto al giudice competente dovrebbe comunque essere vagliato per verificare se esistono profili che rendono possibile un diverso rimedio; ma l'assenza di alternativa comporta il mantenimento della decisione di primo grado salvo che emergano vizi di legittimità sindacabili in cassazione.
- Il mancato accoglimento di un'appello impropriamente formulato può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme da versare alla cassa delle ammende) quando il giudice dichiari inammissibile il ricorso riqualificato.
- Per chi impugna: indicare chiaramente il mezzo di gravame corretto e motivare eventuali questioni di diritto distintamente dalle questioni di fatto. Per l'avvocato: se si dubita della corretta tipologia di impugnazione, esplicitare la volontà di sottoporre la decisione a sindacato di legittimità e richiedere strumenti alternativi o chiarimenti nel testo dell'impugnazione.
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