Cassazione Penale, Sentenza n. 2881/2022 del 26/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione del principio del ne bis in idem previsto dall'art. 649 c.p.p., rilevando che per il reato ex art. 703 c.p. (commesso il 12/06/2015) era stato ammesso all'oblazione ex art. 162 c.p., con pagamento delle somme dovute e con sentenza di non doversi procedere emessa il 28/11/2016, divenuta irrevocabile il 22/12/2016, che dichiarava estinto il reato. Nonostante ciò, nella sentenza impugnata il Tribunale ha comunque pronunciato una condanna per la medesima contravvenzione (art. 703 c.p.), oltre a disposizioni civili, mentre il processo proseguiva solo per il residuo reato ex art. 612, per il quale il ricorrente è stato assolto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che il reato di cui all'art. 703 c.p. era stato estinto per oblazione con sentenza irrevocabile del 28/11/2016 e che, pertanto, la prosecuzione dell'azione penale nei confronti del medesimo fatto era preclusa dall'art. 649 c.p.p. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che pronunciava condanna penale e conseguenti statuizioni civili relative al reato di cui all'art. 703 c.p., perché l'azione penale non doveva essere proseguita.
Norme richiamate
art. 703 c.p.
Riferimento all'illecito per cui l'imputato era stato originariamente imputato e successivamente ammesso all'oblazione; la Corte ha valutato che, essendo quel reato estinto, non poteva essere nuovamente oggetto di condanna.
art. 162 c.p.
Norma che disciplina l'oblazione; l'ammissione all'oblazione e il pagamento delle somme previste hanno determinato l'estinzione del reato, come emerso dagli atti richiamati dalla Corte.
art. 649 c.p.p.
Principio del ne bis in idem processuale: la sentenza che dichiara estinto il reato impedisce la prosecuzione del giudizio per lo stesso fatto. La Corte ha ritenuto che tale norma fosse stata violata dalla pronuncia impugnata e perciò ha annullato le statuizioni relative al reato estinto.
Massime di principio
- L'ammissione all'oblazione e la conseguente sentenza di non doversi procedere che dichiara estinto il reato, una volta divenuta irrevocabile, impediscono la prosecuzione dell'azione penale per lo stesso fatto (ne bis in idem).
- Se in un giudizio successivo il giudice pronuncia comunque condanna per un reato già estinto con sentenza irrevocabile di non doversi procedere, tale pronuncia è soggetta ad annullamento per violazione dell'art. 649 c.p.p.
- Occorre distinguere attentamente i fatti e gli elementi oggettivi: l'effetto preclusivo vale solo per il medesimo fatto; se il nuovo procedimento riguarda fatti diversi o ulteriori elementi costitutivi, l'ostacolo potrebbe non operare.
- L'annullamento per violazione del ne bis in idem può estendersi anche alle statuizioni civili e alle spese connesse alla condanna relativa al reato estinto.
- In situazioni analoghe il difensore deve eccepire tempestivamente l'estinzione del reato (e la sua irrevocabilità) e proporre impugnazione per violazione dell'art. 649 c.p.p.; in cassazione è efficace dimostrare la data e la natura della precedente sentenza estintiva.
- Verificare sempre la natura dell'atto estintivo (oblazione, patteggiamento, amnistia, ecc.) e il suo stato di irrevocabilità per valutare se sussiste l'impedimento a procedere.
Testo integrale
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