Cassazione Penale, Sentenza n. 2888/2022 del 26/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Vasto che, su richiesta del pubblico ministero, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Rossetti con sentenza del 27.10.2016. Il PM aveva fondato la richiesta sulla presunta commissione di reati a meno di due anni da quelli già giudicati e sulla non unificabilità delle condotte (ex art. 671 c.p.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 674 c.p.p.) e abnormità dell'ordinanza perché basata su argomentazioni diverse da quelle della richiesta del PM; contestava inoltre l'applicabilità della revoca di diritto ex art. 168, comma 1 c.p., sostenendo che l'unico beneficio precedente riguardava la pena applicata con sentenza del 15.03.2010 e che la somma delle pene non superava i limiti di legge, rendendo irrevocabile la seconda sospensione; infine denunciava vizio di motivazione e illogicità del procedimento nonostante sussistessero i presupposti per la reiterazione del beneficio (richiamo ad artt. 168 primo comma e 164 quarto comma c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Dalla documentazione è emerso che le sentenze pregresse erano: condanna per contravvenzioni del 08.01.2009 (non sospesa), condanna del 15.03.2010 con pena di 6 mesi sospesa, e la sentenza impugnata del 27.10.2016 (con sospensione concessa in cognizione). La Corte ha ritenuto che: la condanna del 2009, essendo relativa a contravvenzioni, non ostava alla sospensione concessa con la sentenza del 2010 (art. 164, comma 2, n.1 c.p.); la somma delle pene delle sentenze del 2010 e del 2016 è pari a 9 mesi, dunque entro il limite di 2 anni previsto dalla norma (art. 164 ultimo comma c.p.) che impedirebbe una seconda sospensione solo se superato; la reiterazione del beneficio rientra nella discrezionalità del giudice della cognizione e non può essere censurata in sede esecutiva se non con gli ordinari mezzi di impugnazione. Per tali ragioni l'ordinanza che aveva revocato la seconda sospensione è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 163 c.p.
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte riconosce che il beneficio era stato correttamente concesso in sede di cognizione e poteva essere reiterato se sussistevano le condizioni di legge.
art. 164 c.p.
La Corte richiama il comma 2, n.1 (che esclude l'ostatività di precedenti condanne per contravvenzioni rispetto alla concessione della sospensione) e l'ultimo comma (che impedisce una seconda sospensione solo se la somma delle pene supera il limite di due anni). Applicazione: la condanna per contravvenzioni del 2009 non impediva la sospensione del 2010; la somma delle pene del 2010 e 2016 era inferiore a due anni.
art. 168 c.p.
Riferimento al primo comma (revoca di diritto): il ricorso sosteneva che la revoca fosse operativa di diritto, ma la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la revoca automatica alla luce della storia sanzionatoria e dei limiti di legge.
art. 671 c.p.p.
Norma richiamata in sede esecutiva dal Tribunale per la non unificabilità delle condotte; la Corte, nel valutare la complessiva situazione, ha comunque ritenuto che la revoca fosse infondata perché la somma delle pene non superava il limite che avrebbe impedito la seconda sospensione.
art. 674 c.p.p.
Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso per vizio procedurale (argomentazioni dell'ordinanza diverse da quelle della richiesta del PM); la Corte ha accolto il rilievo di illegittimità relativo alle ragioni poste a fondamento della revoca.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva è ammissibile solo se ricorrono i presupposti di legge; non può sostituirsi al sindacato esercitabile in sede di cognizione sulla decisione di reiterare il beneficio.
- Le condanne per contravvenzioni non sono automaticamente ostative alla concessione della sospensione condizionale prevista per delitti (art. 164 c.p., comma 2, n.1).
- Per verificare l'ostatività a una seconda sospensione occorre sommare le pene irrogate nelle sentenze rilevanti: solo il superamento del limite normativo (due anni) impedisce la seconda concessione.
- La discrezionalità del giudice della cognizione nella concessione o reiterazione del beneficio non può essere aggirata con una revoca in sede esecutiva se l'unico mezzo corretto per contestare la decisione è l'impugnazione in sede di cognizione.
- Se l'ordinanza di revoca è motivata con argomentazioni diverse da quelle avanzate dal pubblico ministero, può sussistere vizio procedurale perseguibile con ricorso (richiamo a norme di corretto procedimento, es. art. 674 c.p.p.).
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