Cassazione Penale, Sentenza n. 2886/2022 del 26/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Vercelli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a Ferrero Luca perché non era stato pagato l'importo di 7.368,00 euro liquidato a favore della parte civile. Il Tribunale dell'esecuzione aveva ritenuto che, in mancanza di termine fissato dal giudice della cognizione, il termine per l'adempimento coincidesse con il termine di operatività della sospensione previsto dall'art. 163 cod.pen. (cinque anni), mentre il Procuratore sosteneva che il termine coincide con il passaggio in giudicato della sentenza
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Vercelli per nuovo giudizio. La Corte ha affermato il principio secondo cui, quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma a titolo di risarcimento e il giudice della cognizione non ha fissato un termine per l'adempimento, il termine per il pagamento coincide con il passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile. Di conseguenza la valutazione del Tribunale dell'esecuzione che aveva assunto come termine i cinque anni di cui all'art. 163 cod.pen. è stata ritenuta errata
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
La norma disciplina la durata massima della sospensione condizionale della pena (due o cinque anni a seconda della fattispecie). La Corte precisa che tale termine non stabilisce automaticamente il termine per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria subordinante il beneficio quando il giudice della cognizione non ha fissato un termine; non è quindi il termine di riferimento per l'esigibilità dell'obbligazione risarcitoria
art. 1183, comma 1, cod. civ.
Richiamata per il principio secondo cui, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. La Corte lo applica all'obbligazione pecuniaria derivante dalla sentenza quando non è stato fissato termine, ritenendola immediatamente esigibile al passaggio in giudicato
art. 165 cod. proc. pen.
Norma menzionata nella giurisprudenza richiamata circa la forma della statuizione; la Corte osserva che precedenti pronunce che avevano adottato la diversa soluzione lo avevano fatto solo in modo incidentale, senza mutare il principio di cui all'art. 1183 c.c.
Massime di principio
- Se la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma e la sentenza non fissa un termine per il pagamento, il termine per l'adempimento coincide con il passaggio in giudicato della sentenza: l'obbligazione è immediatamente esigibile
- Il termine previsto dall'art. 163 cod.pen. (durata della sospensione) non sostituisce il termine per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, salvo che la sentenza non abbia espressamente stabilito diversamente
- Il giudice dell'esecuzione, se rileva il mancato pagamento alla data del passaggio in giudicato, è legittimato a valutare la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena
- Per evitare incertezze, il giudice della cognizione dovrebbe, quando dispone un obbligo pecuniario come condizione della sospensione, fissare espressamente il termine per l'adempimento
- Il creditore civile può esigere immediatamente la somma se non è stato fissato alcun termine, richiamando il principio di immediatezza previsto dall'art. 1183 c.c.
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