Cassazione Penale, Sentenza n. 2887/2022 del 26/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di incidente di esecuzione, ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena concessi a Jin con due sentenze distinte e ha rinviato per acquisire il parere del PM sulla richiesta di unificazione dei fatti sotto il vincolo della continuazione. Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed errata applicazione di legge per: (i) omessa verifica che la revoca non fosse determinata da un errore del giudice della cognizione sindacabile solo con impugnazione tempestiva; (ii) mancata valutazione dell'idoneità della seconda condanna a determinare la revoca del beneficio; (iii) illogica postergazione del giudizio sulla sussistenza della continuazione, che avrebbe dovuto precedere la decisione sulla revocabilità del beneficio ai sensi dell'art. 163 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze per un nuovo giudizio. Ha ritenuto fondato il ricorso sull'assorbente profilo secondo cui il giudice dell'esecuzione doveva prima decidere sulla sussistenza della continuazione (unificazione in executivis) tra i fatti giudicati, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla determinazione della pena complessiva e quindi sulla verifica dei presupposti per la revoca o la concessione della sospensione condizionale (art. 163 e segg. c.p.). Dunque la decisione sulla revoca è stata dichiarata adottata in ordine logico errato e deve essere riesaminata dopo la verifica della continuazione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen. (comma 3)
"allorché le condizioni per la relativa spettanza insorgano o si manifestino proprio per effetto dell'applicazione di tale disciplina e il beneficio non sia stato espressamente escluso dal giudice della cognizione"
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di concedere o estendere la sospensione condizionale anche in relazione all'applicazione in executivis della continuazione o del concorso formale, quando le condizioni per il beneficio emergono proprio dall'applicazione di tale disciplina.
art. 163 cod. pen.
Disciplina i presupposti e le cause di revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte sostiene che la verifica della revocabilità dipende dalla corretta determinazione della pena complessiva, che a sua volta può essere modificata dal riconoscimento della continuazione.
art. 164 cod. pen.
Norma sul cumulo delle pene; la Corte osserva che l'estensione del beneficio dopo il riconoscimento della continuazione non viola l'art. 164 quando le condanne sono trattate come unica pena per reato continuato.
art. 81 cod. pen.
Regola il cumulo giuridico delle pene; richiamato per spiegare che, in caso di continuazione riconosciuta, la pena va rideterminata complessivamente ai sensi dell'art. 81 e su tale risultato va poi commisurata la valutazione di cui agli artt. 163 e segg.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve, prima di decidere sulla revoca della sospensione condizionale, accertare se sussista la continuazione tra i fatti giudicati con sentenze diverse quando questa incida sulla determinazione della pena complessiva.
- Se la continuazione viene riconosciuta, le condanne devono essere considerate unitariamente per rideterminare la pena ai sensi dell'art. 81 c.p.; solo dopo tale rideterminazione va valutata la sussistenza o la revoca del beneficio di cui all'art. 163 c.p.
- La revoca della sospensione non può fondarsi senza verifica preventiva di fatti o questioni che influiscono direttamente sul quantum della pena (es. riconoscimento della continuazione), pena la nullità logica della decisione impugnabile in Cassazione.
- Eventuali errori del giudice della cognizione che avrebbero potuto giustificare la revoca del beneficio sono sindacabili solo mediante i rimedi impugnatori ordinari; il giudice dell'esecuzione deve verificare se la revoca si fondi su simili questioni processuali o di merito irrisolte.
- Il potere del giudice dell'esecuzione di concedere o estendere la sospensione condizionale in executivis (art. 671 c.p.p.) opera quando le condizioni per il beneficio emergono in conseguenza dell'applicazione della disciplina della continuazione o del concorso formale e il beneficio non sia stato espressamente escluso in sede di cognizione.
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