Cassazione Penale, Sentenza n. 2880/2022 del 26/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno, che aveva confermato la condanna del Tribunale di Nocera Inferiore a un anno di reclusione per il reato previsto dall'art. 75 comma 2 D.Lgs. n. 159/2011 (fatto commesso il 17/11/2015). Le doglianze erano: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 156 c.1 e 179 c.1 c.p.p., sostenendo che il decreto di citazione per il giudizio d'appello fosse stato notificato via PEC al difensore anziché all'imputato detenuto; 2) omessa assoluzione perché il fatto non costituirebbe reato per la buona fede dell'imputato, che avrebbe ritenuto estinta la misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) datata 28/02/2014 e di durata biennale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: dagli atti risultava che la citazione d'appello era stata consegnata personalmente al Lazzari il 24/02/2020 e il rinvio d'ufficio delle udienze nel periodo emergenziale (09/03–15/04/2020) era stato notificato validamente tramite PEC al difensore ai sensi dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 (comma 14). Inoltre l'assenza di eccezioni in udienza ha sanato eventuali nullità di natura non assoluta. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e inammissibile, perché il ricorrente non si era confrontato specificamente con la motivazione della Corte d'appello che aveva già respinto la tesi della buona fede. Di conseguenza il provvedimento impugnato rimane valido e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 comma 2 D.Lgs. n. 159/2011
Norma sostanziale del reato per cui Lazzari era stato condannato; la sentenza impugnata conferma la responsabilità ai sensi di tale disposizione
art. 156 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamata nella censura sulla notifica della citazione d'appello; la Corte rileva che la notifica personale in carcere era stata effettuata e quindi non sussiste la nullità dedotta
art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione alle modalità di notifica all'imputato; la Corte ritiene che le notifiche al detenuto vadano eseguite mediante consegna nell'istituto di detenzione e che tale principio sia stato rispettato
art. 83 comma 1 e comma 14 D.L. n. 18/2020
Norma derogatoria adottata per l'emergenza COVID-19 che ha consentito il rinvio d'ufficio delle udienze e la notifica del provvedimento di rinvio tramite PEC al difensore; la Corte la ritiene applicabile e idonea a legittimare la notifica eseguita
Sez. U n. 12778 del 27/02/2020 (Rv. 278869)
Principio di diritto richiamato circa la necessità di notificare personalmente le comunicazioni all'imputato detenuto; la Corte afferma che il principio è stato rispettato nel caso di specie
Giurisprudenza (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013; Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012; Sez. 4 n. 18826 del 09/02/2012)
Richiamate in tema di criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: è necessario che il ricorso confronti specificamente la motivazione impugnata; la genericità o la mancata correlazione fra censure e motivazione integrano causa di inammissibilità
Massime di principio
- Le notifiche all'imputato detenuto devono essere eseguite mediante consegna personale nel luogo di detenzione: la consegna a mani dell'imputato sostituisce l'invio al difensore, salvo diversa specifica deroga normativa
- Le norme emergenziali (es. art. 83 D.L. n. 18/2020) possono legittimare modalità particolari di notifica (PEC al difensore) per atti di natura organizzativa come il rinvio d'ufficio delle udienze; tali notifiche sono valide se previste dalla deroga e correttamente eseguite
- La mancata eccezione in udienza di una nullità 'intermedia' o relativa può determinare la sua sanatoria; le nullità assolute restano comunque invocabili
- In cassazione è indispensabile che le censure siano specifiche e si confrontino punto per punto con la motivazione impugnata: la mera ripetizione delle argomentazioni già svolte in appello senza un preciso confronto logico-giuridico determina l'inammissibilità
- La buona fede del soggetto circa l'estinzione di una misura di prevenzione deve essere provata e valutata dal giudice: l'asserita ignoranza non integra automaticamente causa di non punibilità se la motivazione del giudice dimostra il contrario
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) a carico del ricorrente quando il ricorso si ritenga infondato o strumentale
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