Cassazione Civile, Ordinanza n. 16538/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di accise sul gas naturale versate e ritenute non dovute per l'anno 2012. La società contribuente aveva chiesto il rimborso; la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo decaduto il diritto al rimborso; la CTR, in riforma, aveva accolto l'appello della contribuente e annullato il diniego dell'Ufficio. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del TUA: secondo la ricorrente, nel caso di dichiarazione a credito il termine decadenziale biennale per chiedere il rimborso dovrebbe decorrere dal pagamento delle accise e non dalla chiusura del rapporto tributario, individuata nella presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto conforme a giurisprudenza consolidata l'affermazione secondo cui, in materia di accise, il saldo creditorio che matura con la dichiarazione annuale non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario; di conseguenza, il termine biennale di decadenza per il rimborso decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale. Per tale ragione il motivo non supera il filtro di ammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Le spese sono state poste a carico della soccombente.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995
Il termine decadenziale biennale per il rimborso delle accise, nei casi di dichiarazione a credito, decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo, cioè dalla chiusura del rapporto tributario, e non dal singolo pagamento dell'imposta.
Il controllo di ammissibilità impone l'inammissibilità del ricorso quando il motivo contrasta con un orientamento di legittimità consolidato, senza necessità di una compiuta adesione al precedente.
La declaratoria di inammissibilità resa ai sensi dell'art. 360-bis può rilevare ai fini della disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva.
Richiamato in via comparativa per la funzione di filtro dell'inammissibilità, finalizzata a una più rapida delibazione delle impugnazioni.
Richiamato in via comparativa per il meccanismo di filtro, senza che ciò alteri la conclusione sull'inammissibilità nel giudizio civile.
Massime di principio
- In materia di accise, il credito risultante dalla dichiarazione annuale costituisce una modalità di pagamento dell'imposta e non è esigibile prima della chiusura del rapporto tributario.
- Per il rimborso del credito d'imposta in tema di accise, il termine biennale di decadenza decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo, non dal momento dei singoli versamenti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., quando il motivo si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato sul punto oggetto di censura.
Come è indicizzato
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