Cassazione Civile, Ordinanza n. 25996/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito relativo all'accisa sull'energia elettrica, pari a euro 117.571,32, da trasferire a un ufficio doganale, sul presupposto che fosse spirato il termine per chiedere il rimborso dei crediti maturati con la dichiarazione annuale per l'anno 2008. L'Amministrazione ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 14 e 26 del TUA, sostenendo che il rimborso del credito d'imposta poteva essere richiesto solo entro il termine decadenziale biennale previsto dall'art. 14, comma 2, TUA. La resistente ha resistito con controricorso. La decisione ha esaminato l'interpretazione del combinato disposto degli artt. 56 e 14, comma 2, TUA, in particolare per stabilire da quale momento decorresse la decadenza per l'istanza di rimborso del credito di accisa sull'energia elettrica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia, aderendo all'orientamento più recente secondo cui il saldo creditorio che matura con la dichiarazione annuale, essendo una modalità di pagamento dell'imposta da scomputare dai successivi acconti, non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario. Ne consegue che il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo, e non dalla singola dichiarazione in cui il credito matura. La Corte ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di legittimità, rilevando il recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale. Non è stato applicato il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della qualità di amministrazione pubblica della parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA)
termine biennale di decadenza
Il termine biennale per chiedere il rimborso del credito di accisa decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo, perché il credito non è esigibile prima della chiusura del rapporto tributario.
Richiamato dall'Agenzia nel motivo di ricorso insieme all'art. 14 TUA, senza che dalla sentenza emerga una distinta ratio applicativa autonoma.
Parte del combinato disposto interpretato dalla Corte per individuare la decorrenza della decadenza del rimborso dell'accisa sull'energia elettrica.
Norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione, fondato su violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio maturato con la dichiarazione annuale non configura un credito autonomo e immediatamente azionabile, ma una modalità di regolazione dell'imposta che si compensa con i successivi acconti.
- Quando il credito tributario è strutturalmente "revolving" e si rinnova di anno in anno, la decadenza per il rimborso decorre dalla chiusura del rapporto fiscale e dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale, non dalla singola annualità in cui il saldo emerge.
- La specialità del meccanismo di pagamento dell'accisa può spostare in avanti il dies a quo del termine decadenziale per il rimborso, rendendo non decisiva la tesi dell'individualizzazione del credito anno per anno.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal consolidamento solo recente dell'orientamento giurisprudenziale su una questione interpretativa controversa.
- L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica all'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato quando il contributo unificato è prenotato a debito.
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