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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17296/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza del Giudice di pace che aveva respinto la sua opposizione contro un decreto di espulsione emesso dal Prefetto. In primo grado erano stati dedotti, da un lato, vizi del provvedimento per mancanza di delega del funzionario, omessa attestazione di conformità e difetto di motivazione; dall'altro, l'illegittimità dell'espulsione per il radicamento in Italia e per i legami familiari, essendo egli presente nel territorio nazionale dal 2020 con il padre regolarmente soggiornante e con attività lavorativa stabile, con richiamo agli artt. 19 e 13, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998. Nel ricorso per cassazione ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011, sostenendo che, poiché residente all'estero, avrebbe dovuto beneficiare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione e non di quello di venti giorni; ha inoltre dedotto che la residenza estera era desumibile dalla procura rilasciata all'estero, tradotta in francese e apostillata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il termine più lungo previsto dall'art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011 per chi "risiede all'estero" presuppone una residenza estera effettiva e non soltanto formale. Richiamando un precedente recente, ha ribadito che la presenza dello straniero nel territorio nazionale al momento rilevante esclude l'applicazione del termine più ampio, perché la ratio della norma è collegata alle maggiori difficoltà difensive di chi si trova effettivamente fuori dal territorio italiano. Nel caso concreto, la Corte ha anche osservato che il ricorrente non aveva riprodotto nel motivo di cassazione il profilo, dedotto in primo grado, del radicamento familiare in Italia, ma ha comunque concluso che non sussisteva la violazione denunciata. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Amministrazione era rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011

    "Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni se il ricorrente risiede all'estero"

    Il termine più lungo di quaranta giorni opera solo quando la residenza all'estero sia effettiva; se lo straniero si trova in Italia al momento rilevante, si applica il termine ordinario di venti giorni.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del motivo di legittimità per denunciare violazione di legge.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    È stato richiamato dal ricorrente come norma ostativa all'espulsione in ragione dei legami familiari e della permanenza sul territorio nazionale.

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998

    È stato richiamato dal ricorrente come disposizione violata dal decreto di espulsione.

Massime di principio

  • Nel regime dell'opposizione all'espulsione dello straniero, il termine più lungo per proporre ricorso previsto per chi risiede all'estero presuppone una residenza estera reale e attuale, non meramente documentale o formale.
  • La presenza dello straniero in Italia al momento rilevante per l'impugnazione può costituire il discrimine per applicare il termine ordinario di ricorso, anche se la persona dichiara o documenta una residenza all'estero.
  • La ratio del termine più ampio per i residenti all'estero è quella di compensare le maggiori difficoltà pratiche nel predisporre la difesa e conferire il mandato; tale ratio viene meno quando il ricorrente sia di fatto presente sul territorio nazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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