Cassazione Penale, Sentenza n. 7647/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per vari profili: inutilizzabilità o nullità delle intercettazioni disposte in altri procedimenti (per omissis nei decreti autorizzativi), carenza e travisamento della prova in relazione alla detenzione e cessione di stupefacenti (assenza di sequestri, indeterminatezza di quantità e qualità), mancata derubricazione nella fattispecie di lieve entità ex art.73, comma 5, DPR n.309/1990, vizi nella valutazione e nella quantificazione della pena (riconoscimento della recidiva, entità della pena), rifiuto delle circostanze attenuanti generiche e rifiuto della sostituzione della pena con detenzione domiciliare (art.20-bis c.p.), nonché questioni di legittimità processuale relative alla tardiva produzione dei decreti di intercettazione in sede d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: rigettato i ricorsi di Pietro FINOCCHIARO, Adriano SARRUBBI e Giuseppino PES (infondati) e dichiarato inammissibili i ricorsi di Amine HARRADA e Gianluca PEZZANO (motivazioni non consentite o manifestamente infondate). Tutti i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali; per HARRADA e PEZZANO è stata disposta anche condanna al pagamento aggiuntivo ai sensi dell'art.616 c.p.p. per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. In sostanza le censure relative all'inutilizzabilità delle intercettazioni, alla mancata derubricazione per lieve entità, alla valutazione probatoria e alla misura sanzionatoria non sono state accolte.
Norme richiamate
Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti di sindacato sui motivi di merito e la necessità di specificità nel dedurre travisamento della prova
art. 329, comma 3, cod. proc. pen.
Consente la secretazione di parti dei decreti autorizzativi delle intercettazioni per tutelare indagini in corso; la Corte ha ritenuto legittimo il potere di secretazione e ha ammesso l'utilizzo delle intercettazioni una volta rese ostensibili
Regola l'acquisizione e utilizzazione delle intercettazioni tra procedimenti; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di intercettazioni autorizzate in altri procedimenti purché non illegali
art. 268, commi 4-6, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di deposito degli atti relativi alle intercettazioni; il limite è l'esercizio legittimo del potere di secretazione dell'organo inquirente
art. 73 DPR n.309/1990, comma 5
Disciplina la fattispecie di lieve entità per reati di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi (importi discussi, modalità, contatti, capacità di approvvigionamento), non si configurasse la lieve entità
Principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha richiamato che le valutazioni probatorie in materia di intercettazioni sono di merito e difficilmente sindacabili in cassazione salvo travisamento evidente
artt. 125, 178, 192, 546, 267, 271 cod. proc. pen.
Norme processuali citate dai ricorrenti in relazione alla nullità/depositi e alla verifica dei decreti autorizzativi; la Corte ha valutato che le questioni erano state adeguatamente rispunte in appello e che non sussisteva il vizio dedotto
artt. 132, 133, 133-bis cod. pen.
Criteri di determinazione della pena e circostanze; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del merito sulla determinazione delle pene e sulla valutazione delle attenuanti
Norma sulla sostituzione della pena con detenzione domiciliare; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla richiesta di sostituzione, confermando la discrezionalità del giudice di merito
Invocato per la condanna alle spese a carico dei ricorrenti inammissibili valutandone la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicato dalla Corte a HARRADA e PEZZANO
Massime di principio
- Le intercettazioni disposte in altri procedimenti possono essere utilizzate in un processo, anche se i relativi decreti autorizzativi sono stati in precedenza secretati ai sensi dell'art.329 c.3; la tardiva esibizione in appello può rimuovere il vizio se le difese hanno poi potuto analizzare i decreti e non hanno più sollevato censure
- Per ottenere la derubricazione alla 'lieve entità' ai sensi dell'art.73 comma 5 DPR 309/1990 è necessario dimostrare concretamente la modesta quantità e qualità dello stupefacente: valutazioni indiziarie (importi di denaro, modalità di approvvigionamento, gravity dei fatti) possono escludere la lieve entità
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulle valutazioni di merito (intercettazioni, interpretazione dei contesti, gravità del ruolo): per vincere in cassazione occorre provare specifici e macroscopici travisamenti della prova o vizi motivazionali palese
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche o della sostituzione della pena rientra nell'area di discrezionalità del giudice di merito e purché adeguatamente motivata sfugge al sindacato di legittimità
- Le eccezioni procedurali riguardanti la mancata tempestiva acquisizione di atti nel rito abbreviato possono non avere rilievo in cassazione se la piena discovery è avvenuta in appello e non è stata prospettata una illegittimità sostanziale delle intercettazioni
- Le contestazioni generiche sulla insufficienza della prova o sull'entità della pena, prive di specificità e riferimenti puntuali agli atti, sono destinate a essere rigettate per aspecificità
- In procedimenti con "doppia conforme" (sentenza di primo grado saldata con motivazione di appello), la Cassazione valuta il compendio probatorio nel suo insieme e richiede censure di particolare forza per riformare le decisioni di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7518/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7519/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7521/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7522/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7525/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7526/2025 del 25/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →