Cassazione Civile, Ordinanza n. 01220/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Salerno che aveva già respinto la domanda risarcitoria/restitutoria proposta contro il Comune. Non sono state liquidate spese di lite, perché l’ente intimato non si è costituito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un preliminare di compravendita stipulato da un privato per l’acquisto di un appartamento da realizzare in un comparto edilizio interessato da una convenzione di lottizzazione e da una successiva concessione edilizia rilasciata dal Comune. La ricorrente ha dedotto che, in seguito a vicende penali riguardanti costruttori e amministratori pubblici, l’area e i manufatti erano stati confiscati e acquisiti dal Comune, il quale poi li aveva venduti. Ha quindi chiesto la restituzione delle somme asseritamente versate al costruttore e il risarcimento dei danni, invocando responsabilità del Comune e arricchimento senza causa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova del pagamento e insussistenza dei presupposti risarcitori; la Corte d’appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c., per avere la Corte territoriale sottovalutato una dichiarazione del costruttore ritenuta confessione stragiudiziale e la prova dei pagamenti effettuati mediante assegni; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere applicato il principio di non contestazione rispetto agli assegni prodotti; 3) violazione degli artt. 116 e 112 c.p.c., per asserito errore di percezione nella qualificazione della domanda, che secondo la ricorrente non riguardava la responsabilità oggettiva dell’ente per gli illeciti del costruttore-funzionario, ma il malgoverno dell’azione amministrativa; 4) nullità della sentenza per violazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c., 132 e 112 c.p.c. e dell’art. 6 CEDU, per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per aver la Corte deciso su una domanda ritenuta diversa da quella realmente proposta, richiamando anche l’art. 2041 c.c.; 5) violazione degli artt. 2043 c.c. e 28 Cost., per non avere la Corte riconosciuto la responsabilità del Comune per la lesione dell’affidamento ingenerato dal rilascio della concessione edilizia in presenza di condotte penalmente rilevanti dei funzionari. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri quattro, rilevando in particolare che la quietanza/dichiarazione rilasciata da un terzo vale solo come confessione stragiudiziale al terzo, liberamente apprezzabile dal giudice; che il principio di non contestazione opera solo rispetto ai fatti nella disponibilità della parte; e che le censure successive non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, insistendo in modo generico su una causa petendi non adeguatamente trascritta e, in parte, prospettando un errore revocatorio. È stato inoltre ribadito che la responsabilità diretta dell’ente non poteva fondarsi sull’attività privata del funzionario-imprenditore, mancando un nesso di occasionalità necessaria tra funzione pubblica e illecito dedotto, e che la sentenza penale di patteggiamento non costituisce prova legale nel giudizio civile.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla confessione, ma escluso che la dichiarazione del terzo potesse valere come prova legale nei confronti del Comune.
Richiamato insieme all’art. 2730 c.c.; la dichiarazione resa da un terzo è stata considerata liberamente apprezzabile dal giudice.
La confessione stragiudiziale resa a terzi non soggiace ai limiti di revoca propri della confessione resa alla parte.
Il principio di non contestazione è stato ritenuto non applicabile ai fatti non nella disponibilità della parte convenuta.
La valutazione delle prove da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione ragionevole.
Le censure di omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato sono state respinte per genericità e mancato confronto con la ratio decidendi.
Invocato in relazione alla motivazione della sentenza, ma la doglianza è stata reputata inammissibile.
Richiamato ai fini della nullità della sentenza per asserita motivazione errata o mancante; censura ritenuta inammissibile.
art. 6 CEDU
Invocato per dedotta lesione del diritto a una decisione conforme al chiesto, ma senza esito favorevole alla ricorrente.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una pretesa restitutoria da indebito arricchimento, ma la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Invocato per la responsabilità aquiliana del Comune; la Corte ha escluso che la domanda fosse adeguatamente e specificamente costruita in questi termini.
art. 28 Cost.
Richiamato per la responsabilità dei funzionari e dell’ente, ma la Corte ha ritenuto non dimostrato il nesso tra attività pubblica e danno dedotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La quietanza o dichiarazione resa da un terzo, quando venga spesa in un giudizio contro un soggetto diverso dal dichiarante, non ha valore di prova legale: è assimilabile a confessione stragiudiziale resa a terzi e resta liberamente apprezzabile dal giudice.
- Il principio di non contestazione opera solo con riguardo ai fatti rientranti nella disponibilità della parte processuale; non può essere utilizzato contro un convenuto che non abbia conoscenza diretta delle vicende negoziali altrui.
- In cassazione non è consentito riesaminare il merito della valutazione probatoria ove il giudice di merito abbia motivato in modo ragionevole e coerente sull’insufficienza degli elementi di prova.
- Le censure di omessa pronuncia o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato devono confrontarsi con la concreta causa petendi e con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, sono inammissibili.
- Per affermare la responsabilità dell’ente pubblico per l’operato del proprio funzionario occorre allegare e dimostrare un nesso di occasionalità necessaria tra funzione pubblica esercitata e fatto dannoso; se il fatto è riconducibile ad attività privata del soggetto, l’ente resta estraneo.
- La sentenza penale di patteggiamento non costituisce prova legale nel giudizio civile e non può, da sola, fondare l’affermazione di responsabilità dell’ente o l’accertamento del danno.
- Quando la domanda è formulata in modo generico o non è trascritto il contenuto essenziale degli atti introduttivi, la censura in cassazione è inammissibile per difetto di specificità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01145/2025 del 17/01/2025
- ordinanza_civile · 17 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01146/2025 del 17/01/2025
- ordinanza_civile · 17 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01147/2025 del 17/01/2025
- ordinanza_civile · 17 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01148/2025 del 17/01/2025
- ordinanza_civile · 17 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01149/2025 del 17/01/2025
- ordinanza_civile · 17 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01153/2025 del 17/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →