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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21893/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di dichiarare inefficace per decorrenza dei termini la misura cautelare (obbligo di dimora e presentazione alla P.G.) disposta il 6 febbraio 2021 per il reato previsto dall'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il motivo unico sosteneva la violazione degli artt. 303 e 308 c.p.p.: secondo il ricorrente il termine di cui all'art. 303 comma 1 lett. a) n. 1 e all'art. 308 c.p.p. era decorso senza che fosse stato validamente emesso il provvedimento che dispone il giudizio. Il ricorrente eccepiva che il decreto di citazione a giudizio del 16 luglio 2021 non era mai stato notificato, non era sottoscritto dall'ausiliario del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 552 c.p.p. (ex art. 555) e non risultava depositato, per cui non poteva interrompere la decorrenza del termine massimo della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che gli atti autoritativi producono effetti dalla loro emissione e non dalla notifica, ma ha ribadito che, quando gli effetti giuridici dipendono dalla data di emissione, la sottoscrizione dell'ausiliario ha valore certificativo della data. La mancanza della firma dell'ausiliario non determina automaticamente nullità dell'atto, ma rileva se occorre determinare la data certa dell'emissione. Tuttavia, è ammessa la prova alternativa della data di emissione mediante altri elementi idonei. Nel caso concreto il Giudice aveva valorizzato il deposito, datato 27 luglio 2021, di una lista testi collegata al decreto sottoscritto dal PM il 16 luglio 2021: ciò consentiva di ritenere provata l'emissione del decreto prima del 27 luglio 2021, dunque in tempo utile a interrompere i termini e a evitare la decadenza della misura. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 303 c.p.p.

    Regola la durata massima delle misure cautelari e i termini di fase; la decorrenza dei nuovi termini si collega all'emissione del provvedimento che dispone il giudizio

  • art. 308 c.p.p.

    Collegato ai termini di cui all'art. 303; rilevante nella verifica della scadenza della misura cautelare non privativa

  • art. 552 c.p.p. (ex art. 555)

    Prevede la sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio anche da parte dell'ausiliario al fine di certificare autenticità e data dell'atto; la mancata sottoscrizione non determina automaticamente nullità ma incide quando è necessaria la prova della data certa

  • art. 160 c.p.

    Principio su quali atti interrompono la prescrizione; consolidato principio che gli atti autoritativi producono effetti dall'emissione e non dalla notifica

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che definisce il reato per cui è stato esercitato il pubblico ministero nel procedimento

  • art. 429 c.p.p.

    Riferito alla sottoscrizione dell'ausiliario per il decreto di rinvio a giudizio; richiamato per analogia sulla funzione certificativa della sottoscrizione

  • art. 456 c.p.p.

    Rinvio al processo immediato; richiamato in relazione alla disciplina della sottoscrizione per atti equivalenti

  • art. 33-sexies c.p.p.

    Norma procedurale citata nella vicenda per le comunicazioni tra GUP e PM sulla trasmissione degli atti

Massime di principio

  • Gli atti autoritativi producono effetti dalla loro emissione e non dalla notifica quando la struttura dell'atto è tale da non richiedere la partecipazione del destinatario per spiegare gli effetti.
  • La sottoscrizione dell'ausiliario del Pubblico Ministero ha funzione certificativa della data e dell'autenticità dell'atto; la sua assenza non comporta automaticamente nullità, ma assume rilievo quando è necessario determinare la data certa di emissione per effetti temporali (prescrizione, durata delle misure cautelari, ecc.).
  • Quando manca la firma dell'ausiliario o la certificazione di deposito, la data di emissione può essere provata mediante elementi equivalenti e idonei (es. timbri di deposito di atti connessi, liste testi depositate, registri di passaggio, altri atti esterni che mostrano l'uscita dell'atto dall'ufficio del PM).
  • Nei casi in cui la decorrenza di termini processuali o la durata di misure cautelari dipendono dalla data di emissione di un provvedimento, il difensore deve attivamente verificare non solo la notificazione ma anche il deposito, le sottoscrizioni e gli atti connessi; l'assenza di una sottoscrizione dell'ausiliario può comunque essere contrastata con prove alternative sulla data.
  • Se la data alternativa dimostrata risulta anteriore alla scadenza del termine rilevante, l'atto conserva efficacia ai fini dell'interruzione o del passaggio di fase; se non è possibile provare la data di emissione, l'atto può essere inefficace rispetto agli effetti temporali contestati.

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