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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15592/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'ANBSC ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva ammesso il credito ipotecario vantato da Intesa Sanpaolo su immobile sottoposto a confisca ex art. 12-sexies (oggi art. 240-bis c.p.), deducendo: (i) omissione di notificazione del ricorso e della decisione all'Avvocatura dello Stato in rappresentanza dell'Agenzia; (ii) violazione del contraddittorio essendo l'ANBSC soggetto istituzionalmente deputato all'amministrazione e destinazione dei beni confiscati; (iii) errata applicazione della normativa temporale (avrebbe dovuto applicarsi la disciplina prevista dall'art. 1, commi 194-206, legge 24/12/2012, n. 228, con termine perentorio per la proposizione della domanda). Intesa ha contestato legittimazione e tempestività del ricorso e la fondatezza delle doglianze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ANBSC ritenendo che, trattandosi di domanda di ammissione del credito proposta dopo la formazione del giudicato sulla confisca (ex art. 240-bis c.p.), l'ANBSC riveste la qualità di "interessato" e deve essere chiamata al contraddittorio. La mancata notifica all'Avvocatura dello Stato/ANBSC ha determinato la nullità del provvedimento impugnato. I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che per tali controversie sono applicabili le disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (artt. 52 e ss.) e l'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.; hanno rigettato l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione (poiché il termine decorre dalla conoscenza certa da parte dell'Avvocatura dello Stato) e, in conseguenza, hanno annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio nel rispetto del contraddittorio con l'ANBSC.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306)

    Regola la confisca 'allargata' e costituisce il presupposto per l'applicazione delle norme sul regime dei beni confiscati; la confisca produce effetti traslativi che rendono necessario il contraddittorio con l'ANBSC quando la domanda di ammissione del credito viene proposta dopo la formazione del giudicato.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (artt. 52 e ss., artt. 45, 47, 59, 110)

    Le disposizioni sul procedimento amministrazione/destinazione dei beni confiscati e sulla tutela dei terzi creditori in buona fede si applicano anche alle confische ex art. 240-bis; l'ANBSC ha ruolo centrale nella custodia, amministrazione e decisione sulla destinazione del bene e deve essere parte del contraddittorio in sede esecutiva.

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. (come novellato dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21)

    Estende l'applicazione delle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni confiscati ai casi di confisca previsti dall'art. 240-bis e conferma il ruolo di affiancamento e successiva gestione dell'ANBSC, giustificando l'obbligo di coinvolgimento dell'Agenzia nel procedimento.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, commi 194-206, e comma 200)

    Previene una disciplina temporale e procedurale relativa all'ammissione dei crediti; la Corte ha considerato la rilevanza del termine perentorio solo nel quadro dell'obbligo di contraddittorio con l'ANBSC quando la domanda venga proposta dopo il giudicato.

  • art. 585, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di impugnazione (15 giorni) che decorre dalla conoscenza certa dell'atto da parte dell'Avvocatura dello Stato quando questa rappresenta l'ANBSC; la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso presentato dall'Avvocatura distrettuale poiché non vi era stata la regolare notificazione precedente.

  • art. 11, comma secondo, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Attribuisce all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia, imponendo la notifica degli atti giudiziali e delle sentenze all'Avvocatura a pena di nullità.

  • artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen.

    Norme richiamate per l'effetto dell'annullamento per nullità assoluta del provvedimento impugnato e per il rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

Massime di principio

  • Se la richiesta di ammissione del credito riguarda un bene già sottoposto a confisca definitiva ex art. 240-bis c.p., l'ANBSC ha la qualità di soggetto "interessato" e deve essere chiamata al contraddittorio; la mancata partecipazione per omessa notifica comporta nullità del provvedimento.
  • La rappresentanza e la notifica a cura dell'Avvocatura dello Stato sono essenziali nelle controversie che coinvolgono l'ANBSC: i termini di impugnazione decorrono dalla conoscenza certa da parte dell'Avvocatura, non dalla conoscenza dell'Agenzia stessa.
  • Le norme del d.lgs. n. 159/2011 (in particolare artt. 52 e ss.) si applicano anche alle confische "allargate" ex art. 240-bis; pertanto i terzi creditori devono far valere le loro pretese nell'ambito dell'esecuzione penale in contraddittorio con l'ANBSC.
  • In presenza di nullità assoluta per violazione del contraddittorio (omessa notifica all'Avvocatura/ANBSC), il rimedio è l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio, salvo che la nullità non sia sanata.
  • Prima di procedere all'ammissione del credito su beni confiscati dopo il giudicato, il giudice deve verificare e garantire la regolare notificazione all'Avvocatura dello Stato e, se necessario, integrare il contraddittorio con l'ANBSC.

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