Cassazione Penale, Ordinanza n. 40166/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto integrati un illecito di lottizzazione abusiva e plurime contravvenzioni edilizie/antisismiche in relazione a due manufatti prefabbricati destinati ad abitazione, realizzati su un terreno con destinazione agricola-produttiva mediante opere di urbanizzazione e stabilizzazione del sito. Con il primo motivo deducevano carenza di motivazione sulla configurabilità della lottizzazione abusiva e dei reati edilizi, sostenendo che le opere fossero precarie e non idonee a trasformare in modo irreversibile il territorio. Con il secondo contestavano la necessità del collaudo statico e delle autorizzazioni sismiche, affermando che i prefabbricati erano leggeri, non ancorati al suolo e privi di fondazioni. Con il terzo censuravano la confisca dell'intero terreno, invocando i principi di proporzionalità e la necessità di limitare la misura alle sole aree effettivamente abusivamente trasformate, oltre a negare dolo o colpa grave. Con il quarto lamentavano il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e con il quinto la mancata declaratoria di prescrizione, assumendo che i termini fossero già decorsi alla data della decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che i primi tre motivi riproponessero censure di merito già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati il quarto e il quinto motivo: il diniego dell'art. 131-bis c.p. era sorretto da motivazione congrua, valorizzando stabilità delle opere, pluralità degli illeciti e mancata rimozione; la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d'appello, anche considerando la sospensione introdotta dalla legge Orlando e la natura permanente degli illeciti urbanistici. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La confisca urbanistica può colpire l'area trasformata dalla lottizzazione abusiva; la misura è proporzionata quando le opere e i frazionamenti non siano stati integralmente rimossi e non sia più distinguibile con precisione la parte effettivamente abusiva.
art. 42 Cost.
Invocato dalla difesa in relazione alla tutela della proprietà, ma ritenuto recessivo rispetto alla misura ablatoria giustificata dalla lottizzazione abusiva e dal permanere della trasformazione del territorio.
art. 1, Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato per sostenere la necessità di proporzionalità della confisca; la Corte ha ritenuto la misura compatibile con il principio convenzionale in presenza di opere non rimosse e trasformazione stabile del suolo.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta abbia determinato una trasformazione stabile e permanente del territorio, sia plurioffensiva e vi sia mancata ottemperanza all'ordine di ripristino.
Richiamato per la prescrizione; la Corte ha escluso il decorso del termine alla data della sentenza di appello, tenendo conto della permanenza dei reati e delle sospensioni di legge.
La declaratoria di cause di non punibilità è preclusa quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, salvo ipotesi immediatamente rilevabili non ricorrenti nel caso di specie.
Usato come parametro per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p., senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi di commisurazione.
art. 75 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Il collaudo statico è necessario per opere in cemento armato o con struttura metallica; la Corte ha ritenuto integrato l'obbligo in presenza di una struttura metallica portante e di ancoraggio permanente al suolo.
Citata solo per il profilo dell'apparato sanzionatorio accessorio e delle conseguenze pecuniarie della declaratoria di inammissibilità, senza una specifica interpretazione sostanziale.
Richiamata per la sospensione del corso della prescrizione cd. legge Orlando, ritenuta applicabile nel computo del termine estintivo.
Massime di principio
- In materia urbanistica, la lottizzazione abusiva può sussistere anche quando l'intervento sia realizzato mediante manufatti prefabbricati o case mobili, se essi siano stabilmente destinati a uso residenziale e accompagnati da opere di urbanizzazione idonee a stravolgere la destinazione impressa dagli strumenti urbanistici.
- La natura 'precaria' dell'opera non dipende dall'etichetta del manufatto, ma dalla concreta idoneità dell'insieme delle opere a incidere in modo stabile e non temporaneo sull'assetto del territorio; la pluralità di interventi coordinati può integrare sia l'illecito lottizzatorio sia la costruzione senza permesso.
- Le norme antisismiche e l'obbligo di collaudo si applicano anche a strutture prefabbricate o lignee quando, per dimensioni, stabilità e modalità di posa, esse costituiscano di fatto fabbricati abitativi con ancoraggio permanente al suolo o con struttura portante rilevante.
- La confisca urbanistica è compatibile con i principi di proporzionalità e tutela della proprietà quando l'intero compendio o la sua gran parte sia stato effettivamente coinvolto nella trasformazione abusiva e non sia possibile distinguere con certezza le sole porzioni illecite; la completa eliminazione delle opere può rendere superflua la misura, ma solo se accertata integralmente.
- La particolare tenuità del fatto è normalmente incompatibile con interventi edilizi/lottizzatori che abbiano prodotto una trasformazione stabile del suolo, un concorso di plurimi illeciti e la mancata esecuzione dell'ordine di demolizione o ripristino.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove se la sentenza impugnata offre una motivazione logica e non manifestamente illogica; la Corte di cassazione verifica la plausibilità della giustificazione, non la migliore ricostruzione possibile dei fatti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non può essere rilevata d'ufficio la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata; la causa estintiva deve essere apprezzabile nei limiti consentiti dall'art. 129 c.p.p.
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