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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40166/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto integrati un illecito di lottizzazione abusiva e plurime contravvenzioni edilizie/antisismiche in relazione a due manufatti prefabbricati destinati ad abitazione, realizzati su un terreno con destinazione agricola-produttiva mediante opere di urbanizzazione e stabilizzazione del sito. Con il primo motivo deducevano carenza di motivazione sulla configurabilità della lottizzazione abusiva e dei reati edilizi, sostenendo che le opere fossero precarie e non idonee a trasformare in modo irreversibile il territorio. Con il secondo contestavano la necessità del collaudo statico e delle autorizzazioni sismiche, affermando che i prefabbricati erano leggeri, non ancorati al suolo e privi di fondazioni. Con il terzo censuravano la confisca dell'intero terreno, invocando i principi di proporzionalità e la necessità di limitare la misura alle sole aree effettivamente abusivamente trasformate, oltre a negare dolo o colpa grave. Con il quarto lamentavano il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e con il quinto la mancata declaratoria di prescrizione, assumendo che i termini fossero già decorsi alla data della decisione di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che i primi tre motivi riproponessero censure di merito già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati il quarto e il quinto motivo: il diniego dell'art. 131-bis c.p. era sorretto da motivazione congrua, valorizzando stabilità delle opere, pluralità degli illeciti e mancata rimozione; la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d'appello, anche considerando la sospensione introdotta dalla legge Orlando e la natura permanente degli illeciti urbanistici. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    La confisca urbanistica può colpire l'area trasformata dalla lottizzazione abusiva; la misura è proporzionata quando le opere e i frazionamenti non siano stati integralmente rimossi e non sia più distinguibile con precisione la parte effettivamente abusiva.

  • art. 42 Cost.

    Invocato dalla difesa in relazione alla tutela della proprietà, ma ritenuto recessivo rispetto alla misura ablatoria giustificata dalla lottizzazione abusiva e dal permanere della trasformazione del territorio.

  • art. 1, Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato per sostenere la necessità di proporzionalità della confisca; la Corte ha ritenuto la misura compatibile con il principio convenzionale in presenza di opere non rimosse e trasformazione stabile del suolo.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta abbia determinato una trasformazione stabile e permanente del territorio, sia plurioffensiva e vi sia mancata ottemperanza all'ordine di ripristino.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato per la prescrizione; la Corte ha escluso il decorso del termine alla data della sentenza di appello, tenendo conto della permanenza dei reati e delle sospensioni di legge.

  • art. 129 c.p.p.

    La declaratoria di cause di non punibilità è preclusa quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, salvo ipotesi immediatamente rilevabili non ricorrenti nel caso di specie.

  • art. 133 c.p.

    Usato come parametro per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p., senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi di commisurazione.

  • art. 75 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Il collaudo statico è necessario per opere in cemento armato o con struttura metallica; la Corte ha ritenuto integrato l'obbligo in presenza di una struttura metallica portante e di ancoraggio permanente al suolo.

  • l. 24 novembre 1981, n. 689

    Citata solo per il profilo dell'apparato sanzionatorio accessorio e delle conseguenze pecuniarie della declaratoria di inammissibilità, senza una specifica interpretazione sostanziale.

  • l. 21 giugno 2017, n. 103

    Richiamata per la sospensione del corso della prescrizione cd. legge Orlando, ritenuta applicabile nel computo del termine estintivo.

Massime di principio

  • In materia urbanistica, la lottizzazione abusiva può sussistere anche quando l'intervento sia realizzato mediante manufatti prefabbricati o case mobili, se essi siano stabilmente destinati a uso residenziale e accompagnati da opere di urbanizzazione idonee a stravolgere la destinazione impressa dagli strumenti urbanistici.
  • La natura 'precaria' dell'opera non dipende dall'etichetta del manufatto, ma dalla concreta idoneità dell'insieme delle opere a incidere in modo stabile e non temporaneo sull'assetto del territorio; la pluralità di interventi coordinati può integrare sia l'illecito lottizzatorio sia la costruzione senza permesso.
  • Le norme antisismiche e l'obbligo di collaudo si applicano anche a strutture prefabbricate o lignee quando, per dimensioni, stabilità e modalità di posa, esse costituiscano di fatto fabbricati abitativi con ancoraggio permanente al suolo o con struttura portante rilevante.
  • La confisca urbanistica è compatibile con i principi di proporzionalità e tutela della proprietà quando l'intero compendio o la sua gran parte sia stato effettivamente coinvolto nella trasformazione abusiva e non sia possibile distinguere con certezza le sole porzioni illecite; la completa eliminazione delle opere può rendere superflua la misura, ma solo se accertata integralmente.
  • La particolare tenuità del fatto è normalmente incompatibile con interventi edilizi/lottizzatori che abbiano prodotto una trasformazione stabile del suolo, un concorso di plurimi illeciti e la mancata esecuzione dell'ordine di demolizione o ripristino.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove se la sentenza impugnata offre una motivazione logica e non manifestamente illogica; la Corte di cassazione verifica la plausibilità della giustificazione, non la migliore ricostruzione possibile dei fatti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non può essere rilevata d'ufficio la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata; la causa estintiva deve essere apprezzabile nei limiti consentiti dall'art. 129 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieLottizzazione abusivaAbuso edilizioIntercettazioniImpugnazioni
RamiReati ediliziIncolumità pubblicaProcesso penale
SottomaterieLottizzazione abusiva e relativa confisca
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoConfiscaInutilizzabilità della prova

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