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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03501/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di immobile da costruire stipulato tra le parti. I promissari acquirenti hanno chiesto la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore e il risarcimento dei danni, deducendo, tra l'altro, modifiche apportate al progetto originario e il mancato definitivo nel termine pattuito di 18 mesi. Il venditore si è difeso proponendo domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento dei promissari acquirenti. I giudici di merito hanno accolto la domanda degli acquirenti e rigettato la riconvenzionale, valorizzando soprattutto il fatto che il promittente venditore aveva alienato a terzi l'immobile nelle more del giudizio di primo grado, ritenendo inoltre non essenziale il termine di 18 mesi per la consegna. In cassazione il venditore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe pronunciato la risoluzione per inadempimento nonostante anche gli acquirenti non avessero più interesse al definitivo e che vi fosse una volontà comune di scioglimento; 2) violazione dell'art. 1453 c.c., difetto di motivazione e ulteriore ultrapetizione, assumendo che i resistenti non avessero chiesto l'adempimento e che la vendita a terzi, successiva alla citazione, non potesse essere considerata inadempimento rilevante; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare della data di vendita a terzi e del materiale istruttorio, ritenuto irrilevante dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo l'ultrapetizione perché gli acquirenti avevano già in primo grado chiesto la risoluzione del preliminare per molteplici inadempimenti del promittente venditore e perché la sentenza di merito non aveva attribuito un bene della vita diverso da quello domandato. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che l'alienazione a terzi dell'immobile, avvenuta dopo l'introduzione del giudizio, era fatto storico non controverso e che la valutazione del materiale probatorio e la scelta degli elementi ritenuti decisivi spettano al giudice di merito; inoltre la sentenza d'appello non presentava vizi di illogicità o incongruenza, avendo correttamente valorizzato la vendita a terzi come grave inadempimento, non potendo il promittente alienante modificare unilateralmente la situazione giuridica derivante dal preliminare fino alla risoluzione giudiziale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto, alterando i confini della domanda in relazione a causa petendi e petitum; nel caso concreto non ricorreva perché la risoluzione del preliminare era stata espressamente domandata.

  • art. 1453 c.c.

    È richiamato in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a contestare l'apprezzamento di merito sull'inadempimento.

  • art. 116 c.p.c.

    Il richiamo mancato o implicito non consente di trasformare in sede di legittimità una censura di merito sulla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice pronuncia su un bene della vita diverso da quello domandato o altera gli elementi essenziali della domanda; non ricorre quando la decisione resti entro il perimetro di una richiesta di risoluzione contrattuale fondata sui medesimi fatti costitutivi.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio e la selezione delle prove ritenute decisive, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti; la scelta degli elementi probatori appartiene al giudice di merito.
  • La vendita a terzi del bene promesso in vendita, intervenuta dopo la stipula del preliminare e nelle more del giudizio, può integrare un grave inadempimento del promittente venditore, perché questi non può modificare unilateralmente la situazione giuridica creata dal preliminare prima della sua risoluzione giudiziale.
  • Per censurare un accertamento di fatto in cassazione non basta lamentare l'omesso esame di materiale istruttorio, se la decisione di merito è fondata su un fatto storico non controverso e logicamente idoneo a sorreggere la conclusione.
  • Il termine previsto per la stipula del definitivo non è automaticamente essenziale: la sua essenzialità va valutata in concreto alla luce della natura della prestazione e dell'interesse delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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