Cassazione Penale, Sentenza n. 20363/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ascoli Piceno del 15/11/2024 che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP il 26/10/2024 relativo alla somma di euro 1.035, disposto ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. nell'ambito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduce un unico motivo: errata applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen.; sostiene di aver documentalmente giustificato la provenienza lecita del denaro (come riconosciuto dall'ordinanza) e contesta l'uso, da parte del Tribunale, dei redditi dichiarati del 2023 (risalenti) per valutare la proporzionalità, ritenendo che nella verifica debbano prevalere i redditi contemporanei al momento del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che l'impugnazione attaccasse in realtà valutazioni di fatto e la congruità motivazionale del Tribunale (cosa non consentita ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.), e non un vizio di motivazione nella misura prevista dalla legge. La decisione di confermare il sequestro è stata ritenuta sorretta da motivazioni non apparenti e aderenti agli elementi di fatto: redditi 2023 del ricorrente pari a poco più di 11.000 euro considerati insufficienti alla luce del costo della vita e dell'affitto, periodo di disoccupazione di circa 5 mesi con ultima busta paga di maggio 2024, impossibilità di imputare automaticamente al ricorrente i redditi del fratello convivente, e circostanza aggravante rappresentata dal rinvenimento, in data 6/9/2024, di 23 dosi di cocaina a suo carico che rafforza l'ipotesi di provenienza illecita. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Norma che consente il sequestro per sproporzione tra beni/denaro e redditi leciti; applicata dal Tribunale valutando la proporzione tra la somma sequestrata e i redditi dichiarati nonché le circostanze di fatto (disoccupazione, costi di vita, precedenti di detenzione di stupefacenti).
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento al reato di cui è indagato il ricorrente (detenzione ai fini di spaccio/traffico di stupefacenti), posto a fondamento della misura cautelare reale come possibile fonte di proventi illeciti.
Richiamato dal ricorrente come norma applicata erroneamente; la Corte ha rilevato però che il motivo verteva su valutazioni di fatto e quindi non era idoneo a fondare il ricorso per cassazione.
Norma prevista per il procedimento dinanzi al Tribunale del riesame, mediante la quale il ricorrente aveva richiesto la revoca del sequestro; il Tribunale aveva rigettato tale richiesta.
Principio richiamato dalla Corte secondo cui, in tema di misure reali, è deducibile in cassazione solo l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione e non possono essere prospettate censure che attengano alla concreta valutazione degli elementi di fatto.
Norma invocata per l'imposizione delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende a carico della parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale sanzione quantificando il versamento in euro 3.000,00.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
«la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»
Richiamata per motivare l'applicazione delle conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa nella proposizione del ricorso ma ha comunque disposto l'onere previsto.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi che si limitano a contestare la valutazione probatoria o la congruità motivazionale dei giudici di merito; per la cassazione occorre far valere un vizio giuridico o l'inesistenza/mera apparenza della motivazione (art. 325 cod. proc. pen.).
- Nel sequestro per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. la verifica della proporzione tiene conto non solo dei redditi dichiarati in termini assoluti ma anche della loro rispondenza al periodo rilevante, delle condizioni economiche (costi di vita, affitto), dello stato occupazionale e di altri elementi obiettivi in atti; redditi risalenti o non coerenti con la situazione contingente possono risultare insufficienti a giustificare la disponibilità di denaro.
- I redditi di conviventi o familiari non sono automaticamente attribuibili al ricorrente: per farli valere è opportuno fornire prove dirette dei trasferimenti o della reale disponibilità dei fondi (bonifici, rimesse, cessioni documentate).
- Per contrastare efficacemente un sequestro per sproporzione è necessario documentare in modo chiaro e tempestuale la provenienza lecita e la tempistica del denaro (movimenti bancari, ricevute, contratti di lavoro, attestazioni di trasferimenti); la mera produzione di dichiarazioni generiche o di redditi passati può non essere sufficiente.
- Circostanze fattuali negative (es. precedenti o recenti rinvenimenti di sostanze stupefacenti) rafforzano l'ipotesi di provenienza illecita e rendono più difficile la prospettazione di lecita origine del denaro.
- Attenzione alle conseguenze processuali: un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e il versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; valutare attentamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di procedere.
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