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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33370/2025 del 20/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di una cartella di pagamento emessa per la riscossione di un credito tributario ritenuto conseguente a un avviso di accertamento definitivo. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo tardiva la notifica della cartella perché intervenuta oltre cinque anni dalla notifica dell’avviso di accertamento. In appello l’Amministrazione aveva notificato l’atto di gravame a mezzo PEC; la commissione regionale aveva però rigettato l’appello, ritenendo invalida o inesistente la notificazione telematica e quindi inammissibile l’impugnazione. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sul processo tributario telematico, sostenendo che la notifica via PEC dell’appello era pienamente ammissibile nel Lazio, dove la disciplina telematica era già operativa, e che il passaggio dal cartaceo del primo grado al telematico in appello era consentito anche nel regime previgente, in forza del carattere facoltativo del sistema e dell’interpretazione autentica successiva. I motivi secondo e terzo, esposti solo in via subordinata, riguardavano rispettivamente l’inesistenza/insanabilità del vizio di notifica e la prescrizione del credito erariale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, la notifica dell’atto d’appello a mezzo PEC è ammissibile anche se il giudizio di primo grado si è svolto con modalità analogiche, purché nel territorio interessato fosse già operativo il processo tributario telematico. Per il Lazio tale operatività era già intervenuta prima della notifica dell’appello del 17 maggio 2018. La sentenza della commissione regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stata invocata come norma sul vizio processuale denunciabile in cassazione per violazione delle regole sulla notificazione dell’atto di appello.

  • art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992

    Nel testo previgente consentiva notifiche e depositi telematici secondo il decreto ministeriale attuativo; la Corte ne ha valorizzato l’interpretazione autentica per affermare che le parti possono usare le modalità telematiche in ogni grado, indipendentemente dalla scelta della controparte e dal fatto che il primo grado sia stato analogico.

  • art. 2, comma 1, d.m. n. 163/2013

    È richiamato per affermare il principio di facoltatività del processo tributario telematico nel regime considerato.

  • art. 2, comma 3, d.m. n. 163/2013

    "la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche … è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio, nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore"

    La Corte osserva che tale previsione non esclude il percorso inverso, cioè l’uso del telematico in appello dopo un primo grado cartaceo.

  • art. 16 d.m. n. 161/2016

    È richiamato come fonte attuativa della disciplina tecnica del processo tributario telematico nel Lazio.

  • d.m. 15 dicembre 2016

    Ha esteso alle commissioni tributarie del Lazio le disposizioni tecniche del processo tributario telematico, fissandone l’operatività per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati dal 15 dicembre 2017.

  • art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, d.l. n. 119/2018

    Ha novellato l’art. 16-bis d.lgs. 546/1992 rendendo obbligatorie, salvo deroghe, le notifiche e i depositi telematici.

  • art. 16, comma 5, d.l. n. 119/2018

    La sua disciplina intertemporale ha reso non applicabile nel caso concreto la novella sull’obbligatorietà del telematico, perché i giudizi di primo e secondo grado erano stati instaurati prima del 10 luglio 2019.

  • art. 16, comma 2, d.l. n. 119/2018

    È norma di interpretazione autentica: consente alle parti di usare in ogni grado le modalità telematiche previste dal d.m. n. 163/2013 e dai decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità scelta dalla controparte e dal fatto che il primo grado sia stato analogico.

  • art. 39, comma 8, d.l. n. 98/2011

    È richiamato come base normativa dell’originaria disciplina di attuazione del processo tributario telematico.

  • art. 3, comma 3, d.m. n. 163/2013

    È la disposizione cui rinviano i decreti attuativi per le specifiche tecniche del processo tributario telematico.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, ove il processo tributario telematico sia già operativo nel distretto competente, la notificazione dell’atto di appello a mezzo PEC è valida anche se il primo grado è stato introdotto e trattato con modalità cartacee.
  • La scelta della modalità telematica da parte di una parte non è vincolata dalla modalità prescelta dalla controparte, né dal fatto che il giudizio di primo grado si sia svolto in forma analogica, quando si applica la disciplina previgente come interpretata autenticamente.
  • La disciplina intertemporale dell’obbligatorietà del telematico va distinta dalla precedente facoltatività: per i giudizi instaurati prima della data di efficacia della novella, resta applicabile il regime che consente l’uso del telematico in ogni grado secondo i decreti attuativi.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto perché assorbe la questione processuale decisiva, restano assorbiti i motivi subordinati relativi al vizio della notificazione o alla fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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