Ordinanza n. 14275/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana n. 20 del 9 gennaio 2024 e decreto del Ministro della Salute del 19 dicembre 2022 in materia di requisiti per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale
Esito
La controversia
Le strutture ricorrenti hanno impugnato il decreto regionale siciliano n. 20 del 9 gennaio 2024, relativo alla semplificazione dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale, nonché il decreto del Ministro della Salute del 19 dicembre 2022, concernente la valutazione della qualità, sicurezza e appropriatezza delle attività erogate ai fini dell'accreditamento e degli accordi contrattuali con le strutture sanitarie. Dal testo emerge inoltre che i ricorrenti dubitano della legittimità costituzionale della disposizione legislativa posta a fondamento del decreto ministeriale impugnato. Nel corso del giudizio è sopravvenuto l'art. 36 della legge n. 193/2024, il cui comma 1 ha sospeso, fino agli esiti dei lavori del Tavolo per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, l'efficacia degli artt. 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2022.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha rilevato d'ufficio che l'efficacia del decreto ministeriale impugnato, della disposizione legislativa in forza della quale esso è stato emanato e della cui legittimità costituzionale i ricorrenti dubitano, risulta allo stato sospesa. Tale sospensione rende i provvedimenti impugnati, per il momento, insuscettibili di concreta applicazione e può incidere sulla procedibilità del ricorso. Tuttavia, poiché la sospensione ha un termine finale fissato al 31 dicembre 2026, il giudice ha ritenuto che, allo stato, non possa dirsi definitivamente venuto meno l'interesse al ricorso. Trattandosi di questione rilevata d'ufficio e non discussa dalle parti, il TAR ha disposto il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., invitando le parti a prendere posizione nei termini dell'art. 73, comma 1, c.p.a., anche rispetto a eventuali sopravvenienze normative o amministrative attuative dell'art. 36 della legge n. 193/2024. È stata fissata per l'ulteriore trattazione l'udienza pubblica del 23 marzo 2027.
Norme richiamate
Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l’accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 ... è sospesa ... e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026
La norma ha sospeso l'efficacia delle disposizioni legislative e del decreto ministeriale rilevanti per la controversia, rendendo temporaneamente insuscettibili di concreta applicazione i provvedimenti impugnati, ma senza far venir meno definitivamente l'interesse al ricorso, in ragione del termine finale della sospensione.
art. 8-quater, comma 7, d.lgs. 502/1992
È indicato quale disposizione legislativa la cui efficacia è stata sospesa dall'art. 36 della legge n. 193/2024 e quale base normativa del decreto ministeriale impugnato.
art. 8-quinquies, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992
È indicato quale disposizione legislativa la cui efficacia è stata sospesa dall'art. 36 della legge n. 193/2024.
Impone al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non discussa dalle parti, di sottoporla al contraddittorio.
È richiamato per i termini entro i quali le parti devono depositare le proprie difese in vista della nuova udienza.
Massime di principio
- La sopravvenuta sospensione legislativa dell'efficacia dell'atto amministrativo impugnato può incidere sulla procedibilità del ricorso quando, durante la sospensione, l'atto non sia concretamente applicabile; tuttavia, se la sospensione è temporalmente limitata e destinata a cessare, essa non determina automaticamente la definitiva perdita dell'interesse a ricorrere.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile sopravvenuta carenza di interesse o altra questione idonea a incidere sulla procedibilità del ricorso, non può definirlo sulla base di tale questione senza previamente sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- In presenza di una sospensione temporanea dell'efficacia della disciplina impugnata, la valutazione della procedibilità deve essere aggiornata alla luce sia della scadenza prevista dalla legge sia delle eventuali misure normative o amministrative attuative sopravvenute prima della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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