Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 6528/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 06506/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202507451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato gli atti relativi al conferimento di un incarico di comandante di reparto presso l'Istituto di Istruzione di Parma

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio riguarda una procedura interna dell'Amministrazione penitenziaria, riservata ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente o dirigente aggiunto, per il conferimento di incarichi di comandante di reparto presso diverse sedi. Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso della funzionaria, ritenendo manifestamente fondata la censura relativa alla violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, poiché, dopo la rinuncia di una persona individuata tramite interpello, l'incarico presso la sede di Parma sarebbe stato attribuito a un soggetto che non aveva partecipato alla procedura, senza motivare né il mancato conferimento ai partecipanti all'interpello né la mancata indizione di un nuovo interpello. Il Ministero della Giustizia ha appellato la sentenza deducendo travisamento dei fatti. Secondo l'Amministrazione, i soggetti inizialmente individuati avevano rinunciato, mentre la Commissione aveva esteso la selezione a funzionari che nel frattempo avevano acquisito la qualifica di dirigente aggiunto, al fine di evitare la vacanza degli incarichi e assicurare comunque una scelta all'esito di una procedura selettiva. Il Ministero ha inoltre sostenuto che al soggetto indicato nella sentenza non sarebbe stato conferito l'incarico di comandante del reparto, ma quello di direttore di un corso per allievi agenti, incarico distinto e non soggetto alle regole dell'interpello. Il Consiglio di Stato ha rilevato che gli atti non contengono documentazione idonea a comprovare tali circostanze e che occorre chiarire sia le modalità generali di conferimento degli incarichi analoghi sia lo svolgimento concreto della procedura controversa.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello e ha disposto un'istruttoria. Ha ordinato al Ministero della Giustizia di depositare entro il 30 settembre 2026 una relazione documentata. La relazione dovrà illustrare: le procedure generalmente utilizzate dall'Amministrazione penitenziaria per il conferimento di incarichi analoghi; lo svolgimento dell'interpello, i nominativi individuati, le rinunce intervenute e le sedi rimaste scoperte; l'eventuale conferimento, per le sedi rimaste vacanti, di incarichi di comandante a soggetti non partecipanti all'interpello, con particolare riferimento a Parma; in caso positivo, le ragioni del mancato conferimento ai partecipanti e, specificamente, all'appellata; l'eventuale distinzione tra l'incarico attribuito per Parma e quello oggetto dell'interpello. Alla relazione dovrà essere allegata la documentazione comprovante le circostanze riferite. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 3 dicembre 2026. L'ordinanza non esprime una decisione definitiva sulla fondatezza dell'appello, né conferma o riforma la sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l'appellata e le persone fisiche menzionate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta in appello la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della sentenza di primo grado, ma gli atti non consentono di verificare le circostanze dedotte, il giudice d'appello può disporre un'istruttoria e ordinare il deposito di una relazione documentata prima di decidere il merito.
  • Nelle procedure interne selettive o para-selettive per il conferimento di incarichi, l'Amministrazione deve rendere verificabili le modalità di scelta, i nominativi individuati, le rinunce e le ragioni dell'eventuale attribuzione dell'incarico a soggetti non partecipanti, nonché l'eventuale mancato ricorso ai partecipanti o a un nuovo interpello.
  • Quando l'Amministrazione sostiene che l'incarico concretamente attribuito è diverso da quello oggetto dell'interpello e, per tale ragione, non è soggetto alle relative regole, tale distinzione deve essere adeguatamente documentata e verificata in relazione alla natura e alle modalità concrete del conferimento.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.