LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina l’affidamento, la gestione, la revisione dei PEF, le tariffe e l’estinzione delle concessioni autostradali, con nuove regole applicabili alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore, salvo specifiche estensioni alle concessioni in essere. Prevede inoltre modifiche su portabilità numeri mobili, rilevazione prezzi e usi commerciali. Alcune abrogazioni decorrono alla scadenza dell’ultima concessione in vigore.
Riordino delle concessioni autostradali e norme collegate
Riordino delle concessioni autostradali
La legge disciplina in modo organico le concessioni autostradali, introducendo regole speciali rispetto al codice dei contratti pubblici per affidamento, convenzioni, PEF, tariffe, controlli, durata ed estinzione del rapporto concessorio. L’obiettivo è rafforzare la governance pubblica e garantire concorrenza, sostenibilità economico-finanziaria e livelli adeguati di servizio.
Ambito di applicazione e definizioni
Alle concessioni autostradali si applicano le disposizioni del libro IV, parte II, del codice dei contratti pubblici, integrate dalle norme speciali del capo. Vengono inoltre definiti i principali soggetti e concetti rilevanti, tra cui ANSFISA, ART, ANAC, ente concedente, concessionario, concessione autostradale, concessioni in essere, convenzione, PEF, schema di convenzione, valore di subentro, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ambiti ottimali di gestione
Nell’affidamento delle concessioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tiene conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali individuati dall’ART, in coerenza con il nuovo assetto regolatorio del settore.
Modalità di affidamento
L’affidamento ordinario avviene tramite procedure di evidenza pubblica nel rispetto del codice dei contratti pubblici. L’affidamento diretto è ammesso solo in due casi: alla società costituita ai sensi del decreto-legge n. 121 del 2021 oppure a una società in house, anche di nuova costituzione, secondo le regole del codice. È escluso il ricorso alle procedure previste per concessioni scadute o in scadenza dal codice dei contratti pubblici.
Bando di gara e schema di convenzione
I bandi di gara devono disciplinare oggetto della concessione, requisiti dei concorrenti, modalità di presentazione dell’offerta, criterio di aggiudicazione e durata massima. L’offerta deve distinguere chiaramente gli elementi economici e qualitativi relativi a gestione/manutenzione ordinaria e a progettazione/esecuzione degli interventi straordinari. Lo schema di convenzione deve prevedere livelli di servizio, prestazioni per la ricarica elettrica, controlli e monitoraggi, metodo di calcolo del valore di subentro, oneri integrativi e penali.
Oggetto della concessione e riparto dei rischi
La concessione comprende la gestione e manutenzione ordinaria dell’infrastruttura e, per i lavori straordinari posti a base di gara, la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione straordinaria previsti in convenzione. Il concessionario deve garantire la sostenibilità delle aree di servizio mediante gestione diretta dei servizi comuni condivisi e sopporta i rischi operativi. Sono ricompresi anche parcheggi e aree di sosta per il trasporto merci. Per le opere è prevista la possibilità di esproprio in nome e per conto dell’ente concedente, con rischio espropri a carico del concessionario in caso di ritardi o errori a lui imputabili. Le opere realizzate sono trasferite gratuitamente all’ente concedente al termine della verifica e del collaudo.
Remunerazione e tariffe
Le attività concessorie sono remunerate tramite le tariffe di pedaggio. Gli oneri di progettazione restano a carico del concessionario fino all’approvazione definitiva del progetto di fattibilità tecnico-economica. Gli oneri per l’esecuzione dei lavori straordinari non sono soggetti alla revisione prezzi del codice dei contratti pubblici.
Approvazione, aggiornamento e revisione delle convenzioni
La convenzione e il PEF sono approvati tramite un procedimento che coinvolge ART, ANAC e CIPESS; per l’affidamento in house i pareri di ART e ANAC precedono il passaggio al CIPESS. In caso di mancata sottoscrizione della proposta definitiva, si procede a nuovo affidamento. L’aggiornamento periodico delle convenzioni e dei PEF è approvato con decreto interministeriale; la revisione avviene nei limiti degli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici.
Durata e cessazione delle concessioni
Le concessioni affidate ai sensi della nuova disciplina durano al massimo 15 anni, salvo deroga solo se il piano dei lavori non consente il recupero degli investimenti e il ritorno del capitale entro tale termine, tenendo conto anche del valore di subentro. Alla scadenza si procede a un nuovo affidamento.
Estinzione del contratto e inadempimento
L’estinzione della concessione segue in via generale l’articolo 190 del codice dei contratti pubblici, con regole specifiche in caso di pubblico interesse o inadempimento del concessionario. Sono individuate le principali ipotesi di grave inadempimento che possono portare all’estinzione con decreto ministeriale. È prevista una verifica tecnica preventiva di ANSFISA e la determinazione dell’indennizzo entro dodici mesi. Nelle more del nuovo affidamento si applica la disciplina transitoria del codice, salve clausole convenzionali più specifiche sui rapporti economici e sugli eventuali progetti acquistabili dall’ente concedente.
Tariffe, fondi e allocazione delle risorse
Il sistema tariffario è affidato all’ART, con criteri basati su distanza percorsa, traffico e inflazione stimata. Le tariffe devono coprire costi infrastrutturali, recupero di finanziamenti pubblici e costi esterni. Parte delle risorse tariffarie alimenta un Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale e un Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, con riparti annuali e destinazioni prioritarie a investimenti, sicurezza e viabilità locale di adduzione.
Pianificazione degli investimenti
È istituito un Piano nazionale degli investimenti autostradali di durata decennale, aggiornabile biennalmente, per individuare i lavori straordinari da inserire nei bandi. Le priorità includono maturità progettuale, sicurezza, impatto sui cantieri e aree di sosta per il trasporto merci.
Disposizioni per le concessioni in essere
Per le concessioni già in essere sono previste regole specifiche sugli aggiornamenti dei PEF, con distinzione tra concessionarie il cui periodo regolatorio quinquennale è già scaduto prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 215 del 2023 e quelle per cui la scadenza interviene dopo l’entrata in vigore della legge. Fino al perfezionamento degli aggiornamenti, le tariffe aumentano in misura pari all’inflazione rilevata nei documenti di finanza pubblica.
Esternalizzazione dei contratti delle concessionarie
Alle concessioni autostradali in essere non affidate in conformità al diritto UE si applica l’obbligo di affidamento mediante procedura di evidenza pubblica di una quota tra il 50% e il 60% dei contratti di lavori, servizi e forniture, secondo la disciplina del codice dei contratti pubblici.
Coordinamento normativo, applicazione nel tempo e abrogazioni
Le nuove disposizioni si applicano alle procedure di affidamento avviate dalla data di entrata in vigore della legge, con alcune estensioni alle concessioni in essere. Fino al 31 dicembre 2026 è consentito inserire lavori straordinari nelle procedure già avviate prima del completamento del Piano nazionale. Sono modificate varie norme del decreto-legge n. 201 del 2011 e del decreto-legge n. 162 del 2019, mentre alcune disposizioni sono abrogate alla scadenza dell’ultima concessione in vigore alla data di entrata in vigore della legge.
Rilevazione dei prezzi e delle tariffe
La rilevazione è limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi sulla base di criteri di necessità e proporzionalità. Le modalità di rilevazione sono definite con linee guida del Garante, secondo una metodologia storico-statistica e con garanzia di imparzialità.
Portabilità dei numeri mobili
L’AGCOM deve aggiornare entro 120 giorni il regolamento sulla portabilità del numero mobile, prevedendo monitoraggio e vigilanza sull’uso del database e redigendo una relazione annuale sugli esiti dell’attività svolta.
Usi commerciali e vendita di energia al dettaglio
Sono rafforzati i presidi di trasparenza nella rilevazione degli usi commerciali mediante il ruolo delle commissioni provinciali delle camere di commercio, con previsione di decadenza del comitato tecnico e revoca in caso di violazioni. Il testo fornito risulta però interrotto prima della conclusione della modifica sulla vendita di energia al dettaglio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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