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Ordinanza

Ordinanza n. 4978/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'impugnazione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Università degli Studi della Campania -OMISSIS- sull'istanza del 6 agosto 2025 avanzata dal Sig. -OMISSIS- al fine di ottenere il trasferimento al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi motivi di salute ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938 e per la declaratoria dell'obbligo dell'Ateneo intimato a provvedere alla valutazione della istanza di trasferimento del ricorrente, ai fini del rilascio del nulla osta all'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; nonché per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell'Ateneo resistente nell'ipotesi di perdurante inadempimento da parte di quest'ultimo; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS-: PER L’ANNULLAMENTO - della nota prot. n. -OMISSIS- del 26 settembre 2025 emessa dalla Divisione Gestione Carriere Studenti dell’Università resistente, e firmata dal Dirigente, dott. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l’istanza, ex art. 9 r.d. 1269/1938, presentata dal ricorrente in data 6 agosto 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi di salute; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; E PER L’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI volte ad ordinare all’Università degli Studi della Campania di riesaminare l’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando funditus la situazione di salute del ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E/O PREVIO RINVIO PREGIUDIZIALE EX ART. 267 TFUE ALLA CGUE dell’art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dell’Allegato 3 (punti 9–12) del D.M. n. 472/2024 nonché dell’Allegato 1 (punti 14-19) del D.M. n. 454/2025 nella parte in cui non prevedono – neppure in via residuale o derogatoria – la possibilità di trasferimento straordinario e soprannumerario per gravi motivi in favore di studenti che si trovino in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare;

Giustizia amministrativa202504631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di trasferimento del 6 agosto 2025 e successivo diniego del 26 settembre 2025; nei motivi aggiunti, anche la disciplina normativa che non prevede trasferimenti straordinari e soprannumerari per gravi motivi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha inizialmente impugnato, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il silenzio-inadempimento dell’Università sull’istanza di trasferimento al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, proposta per gravi motivi di salute ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Ateneo di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento di rigetto del 26 settembre 2025, chiedendone l’annullamento e domandando in via cautelare il riesame dell’istanza, con valutazione approfondita della situazione sanitaria e dell’eventuale sussistenza dei gravi motivi legittimanti il trasferimento in entrata. Ha inoltre prospettato la questione di legittimità costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla CGUE dell’art. 4, comma 1, della l. n. 264/1999 e delle disposizioni degli allegati ai d.m. n. 472/2024 e n. 454/2025, nella parte in cui non consentirebbero, neppure in via residuale o derogatoria, trasferimenti straordinari e soprannumerari per condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né il ricorso avverso il silenzio né i motivi aggiunti contro il diniego, e non si è pronunciato sulle richieste cautelari, sulla questione di costituzionalità o sul rinvio pregiudiziale alla CGUE. Ha ritenuto opportuno attendere il deposito delle sentenze che il Consiglio di Stato, Sez. VII, avrebbe pronunciato all’udienza pubblica del 28 luglio 2026 su appelli relativi a fattispecie analoghe e ha quindi rinviato la causa alla pubblica udienza del 19 novembre 2026. Ha disposto la comunicazione dell’ordinanza alle parti e l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Richiamati quali fondamento dell’azione contro il silenzio-inadempimento e della domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

  • art. 9 r.d. 4 giugno 1938, n. 1269

    Invocato dal ricorrente quale base per la richiesta di trasferimento universitario per gravi motivi di salute; il TAR non ne ha ancora valutato l’applicazione nel merito.

  • art. 4, comma 1, l. 2 agosto 1999, n. 264

    Indicato dal ricorrente quale disposizione della cui legittimità costituzionale ha chiesto la declaratoria, nella parte ritenuta ostativa a trasferimenti straordinari e soprannumerari.

  • Allegato 3, punti 9-12, d.m. n. 472/2024

    Impugnato dal ricorrente nella parte ritenuta priva di una disciplina derogatoria per trasferimenti straordinari e soprannumerari; nessuna valutazione di merito è stata resa.

  • Allegato 1, punti 14-19, d.m. n. 454/2025

    Impugnato dal ricorrente per la medesima ragione; nessuna valutazione di merito è stata resa.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato quale fondamento della richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; la richiesta non è stata decisa nell’ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali sensibili.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazione

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