Ordinanza n. 4977/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- del 4 settembre 2025 emessa dall'Area Didattica e Servizi agli Studenti dell'Università resistente, e firmata dal Dirigente, dott. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l'istanza, ex art. 9 r.d. 1269/1938 s.m.i., presentata dal ricorrente in data 6 agosto 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; e per l'adozione delle misure cautelari volte ad ordinare all'Università degli Studi “Federico II” di riesaminare l'istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando nel merito la situazione di salute del ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale e/o previo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE dell'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dell'Allegato 3 (punti 9 -12) del D.M. n. 472/2024 nonché dell'Allegato 1 (punti 14-19) del D.M. n. 454/2025 nella parte in cui non prevedono - neppure in via residuale o derogatoria - la possibilità di trasferimento straordinario e soprannumerario per gravi motivi in favore di studenti che si trovino in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento di sede per gravi motivi ai sensi dell’art. 9 r.d. 1269/1938
Esito
La controversia
Lo studente ha impugnato la nota dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti con cui è stata rigettata l’istanza di trasferimento di sede presentata per gravi motivi. Ha chiesto l’annullamento dell’atto e, in via cautelare, il riesame dell’istanza con valutazione nel merito della propria situazione di salute e dell’eventuale sussistenza dei gravi motivi legittimanti il trasferimento in entrata. Ha inoltre prospettato la questione di legittimità costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla CGUE della disciplina che non contempla, neppure in via residuale o derogatoria, trasferimenti straordinari e soprannumerari per studenti in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare, sulle questioni di legittimità costituzionale o sul rinvio pregiudiziale prospettati. Considerato che il Consiglio di Stato, Sezione VII, aveva fissato per il 28 luglio 2026 la trattazione di appelli relativi a fattispecie analoghe, il Tribunale ha ritenuto opportuno attendere il deposito delle relative sentenze d’appello. La trattazione del merito è stata quindi rinviata all’udienza pubblica del 19 novembre 2026, con comunicazione dell’ordinanza alle parti. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati personali e sanitari ai sensi della normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 9 r.d. 1269/1938
Norma invocata quale base della domanda di trasferimento di sede per gravi motivi; il TAR non ne ha esaminato nel merito l’operatività nel caso concreto.
art. 4, comma 1, l. 264/1999
Disposizione della cui legittimità costituzionale e compatibilità con il diritto dell’Unione il ricorrente ha prospettato la verifica; la questione non è stata decisa.
Allegato 3, punti 9-12, D.M. 472/2024
Disciplina ministeriale indicata dal ricorrente come ostativa ai trasferimenti straordinari e soprannumerari; nessuna valutazione di merito è stata svolta.
Allegato 1, punti 14-19, D.M. 454/2025
Disciplina ministeriale indicata dal ricorrente come ostativa ai trasferimenti straordinari e soprannumerari; nessuna valutazione di merito è stata svolta.
art. 267 TFUE
Base normativa del rinvio pregiudiziale alla CGUE richiesto dal ricorrente, non esaminato dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando la decisione di controversie analoghe da parte del giudice d’appello è imminente e può incidere sulla trattazione della causa, il giudice amministrativo può rinviare l’udienza di merito per attendere il deposito delle relative pronunce.
- Il rinvio disposto per attendere la definizione di controversie analoghe non comporta, di per sé, una decisione sulla fondatezza dell’impugnazione, sulla domanda cautelare o sulle questioni pregiudiziali prospettate dalle parti.
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