Ordinanza n. 4984/2026 - Napoli, Sezione 7
Per l’accertamento dell’illegittimità e l’annullamento del silenzio inadempimento perfezionatosi in ordine all’istanza del 15.7.2025 volta a conseguire l’inibizione dell’attività commerciale della controinteressata, nonché al fine di garantire il rispetto del Codice della Strada, del Codice dei Beni Culturali e della normativa in materia di urbanistica ed edilizia relativamente ai cespiti locati ed all’attività della controinteressata. Per l’accertamento del silenzio-diniego perfezionatosi ad opera del Comune di Napoli in data 14.8.2025 in ordine all’istanza di accesso del 15.7.2025 formulata dalla Parking del Golfo srls (09592761218), nonché per l’annullamento della nota prot. 674255 del 25.7.2025, della nota prot. 707790 del 6.8.2025 e le pec del 13.8.2025 e del 12.9.2025 del Comune di Napoli ove interpretabili quali sostanziale diniego dell’istanza di accesso del 15.7.2025; nonché per l’accertamento del diritto di accesso della ricorrente e per l’emanazione dell’ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 116, comma 4, CPA e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell’Ente intimato; Per l’annullamento della concessione di suolo pubblico n. 127 del 3.7.2025 rilasciata dal Comune di Napoli in favore della Parking San Gennaro Società a Responsabilità Limitata Semplificata, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: riscontri parziali e dinieghi, anche impliciti, sull’istanza di accesso del 15 luglio 2025, nonché concessione di suolo pubblico rilasciata alla controinteressata; la domanda sul silenzio per l’inibizione dell’attività è stata convertita al rito ordinario
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto, con domanda incidentale ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’accesso alla documentazione relativa all’attività di autorimessa della controinteressata, inclusi SCIA e allegati, certificazioni e verifiche antimafia, prevenzione incendi, atti urbanistici ed edilizi, pareri sanitari, documentazione istruttoria, concessione di suolo pubblico, accessi carrabili, documentazione ambientale e di sicurezza. Ha inoltre contestato il silenzio serbato dal Comune sull’istanza volta all’inibizione dell’attività commerciale e ha impugnato la concessione di suolo pubblico. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione, l’improcedibilità per l’avvenuto deposito di documenti in giudizio e la natura sostanzialmente espressa del diniego relativo agli allegati della concessione, motivato con esigenze di riservatezza commerciale. Il TAR ha riconosciuto la legittimazione della ricorrente in ragione della vicinitas commerciale, poiché esercita la medesima attività a circa 600 metri dalla controinteressata e opera nel medesimo bacino di utenza.
La decisione
La domanda incidentale di accesso è stata dichiarata in parte improcedibile e in parte accolta. Il TAR ha ritenuto soddisfatte, per avvenuta ostensione, deposito in giudizio o espressa chiarificazione sull’inesistenza o non necessità degli atti, le richieste relative a SCIA e allegati grafici, parere ASL, concessione di suolo pubblico e relativi grafici, documentazione istruttoria, stralcio PRG e NTA, agibilità e accessi carrabili. È stata respinta l’obiezione secondo cui il rito dell’accesso sarebbe inutilizzabile contro il diniego espresso dalla Municipalità: l’art. 116 c.p.a. è applicabile anche in presenza di un diniego espresso. La frammentazione dei riscontri tra uffici comunali è stata ritenuta irrilevante, in considerazione della ripartizione interna delle competenze. Il Comune è stato invece obbligato a consentire l’accesso, ove esistenti, agli atti relativi a casellario e carichi pendenti, documentazione antimafia, prevenzione incendi, regolamenti e atti comunali sulla disciplina delle autorimesse, interlocuzioni con la Prefettura e documentazione igienico-sanitaria, ambientale e sulla sicurezza, ovvero a dichiarare espressamente l’inesistenza di tali documenti. Il termine assegnato è di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Quanto alla domanda sul silenzio relativo all’inibizione dell’attività e alla connessa impugnazione della concessione di suolo pubblico, il TAR ha disposto la conversione dal rito del silenzio al rito ordinario, per la complessità e l’interconnessione delle questioni, confermando l’udienza pubblica del 26 novembre 2026. Le spese sono state riservate.
Norme richiamate
ordine di esibizione e rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 116, comma 4, CPA
Il rito speciale dell’accesso è utilizzabile anche per contestare un diniego espresso, oltre che il silenzio-diniego; il giudice può ordinare l’ostensione o imporre all’amministrazione di attestare espressamente l’inesistenza degli atti.
documentazione già pubblica (D.Lgs. 33/2013) accessibile tramite link
Il Comune può indicare le modalità di accesso a documenti pubblicati, purché il riscontro consenta effettivamente la conoscibilità della documentazione richiesta.
art. 4, comma 2, Regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Napoli
sottrae all’accesso i documenti contenenti informazioni di carattere commerciale, industriale, finanziario e professionale
La disposizione è stata richiamata dal Comune per giustificare il diniego di parte degli allegati della concessione, ma l’ordinanza non definisce nel merito la legittimità di tale specifico diniego, limitandosi a decidere sulla domanda incidentale e sulla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- La legittimazione all’accesso può essere riconosciuta a un operatore economico che esercita la medesima attività della controinteressata e opera nel medesimo bacino di utenza, anche quando la distanza tra le attività sia di circa 600 metri; la presenza di altri concorrenti non esclude di per sé l’interesse concreto e attuale, poiché un ulteriore competitor può potenzialmente incidere sulla clientela.
- Il rito previsto dall’art. 116 c.p.a. è esperibile anche quando l’amministrazione abbia adottato un diniego espresso, e non soltanto quando l’istanza di accesso sia rimasta inevasa o sia maturato un silenzio-diniego.
- Quando l’amministrazione deposita o trasmette nel corso del giudizio i documenti richiesti, la domanda di accesso diviene improcedibile limitatamente agli atti effettivamente ostesi; per gli atti non prodotti, l’amministrazione deve consentire l’accesso se esistenti oppure dichiararne espressamente l’inesistenza.
- La mera indicazione secondo cui un documento non era stato ancora richiesto o acquisito al momento dell’istanza di accesso non è sufficiente se il procedimento amministrativo era già in fase avanzata: l’amministrazione deve precisare espressamente se il documento sia stato successivamente acquisito o se non esista agli atti del procedimento.
- La complessità e la stretta interconnessione tra una domanda proposta con rito del silenzio e altre domande soggette al rito ordinario possono giustificare la conversione del rito del silenzio in rito ordinario, per consentire la trattazione congiunta delle controversie.
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