Ordinanza n. 1471/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM di rigetto della domanda di cittadinanza italiana k10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno recante il rigetto della domanda di cittadinanza italiana. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che non era stato depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato e ha disposto incombenti istruttori, assegnando alle parti un termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. È stata inoltre riconosciuta la possibilità di depositare documentazione rilevante, tra cui l'esito di procedimenti penali pendenti e/o notizie di reato.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., ha ordinato alla pubblica amministrazione il deposito del fascicolo del procedimento relativo al diniego di cittadinanza. Ha inoltre posto a carico di entrambe le parti incombenti istruttori, consentendo il deposito di ulteriore documentazione rilevante entro trenta giorni. La causa è stata ritenuta non ancora compiutamente istruita e suscettibile di essere calendarizzata nelle udienze di smaltimento dell'arretrato una volta completata la documentazione. Non risultano statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 65, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esibizione o il deposito di atti e documenti necessari alla decisione; nel caso concreto è stato ordinato il deposito del fascicolo del procedimento amministrativo.
art. 46, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nell'ambito della disciplina processuale applicabile alla trattazione della causa.
art. 72-bis c.p.a.
divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”
Richiamato in relazione alla calendarizzazione delle cause nelle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”
Richiamato, insieme all'art. 72-bis c.p.a., in relazione al divieto di rinvio delle cause nelle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il fascicolo del procedimento amministrativo relativo all'atto impugnato non è agli atti, il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione il deposito della documentazione procedimentale necessaria per la decisione, assegnando un termine alle parti per adempiere e per produrre ulteriore documentazione rilevante.
- La calendarizzazione di una causa nelle udienze di smaltimento dell'arretrato presuppone, tra l'altro, la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completa istruzione della controversia e la conformità degli atti alle regole del processo amministrativo telematico; il differimento della trattazione è soggetto ai limiti previsti dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Come è indicizzato
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