Cassazione Civile, Ordinanza n. 28072/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari confinanti di immobili situati in un comune della Valle d'Aosta. Una parte sosteneva che l'altra avesse occupato senza titolo una porzione di corte di sua esclusiva proprietà con autoveicoli propri o di ospiti, avesse esercitato un inesistente passaggio carraio e parcheggio su tale area, avesse chiuso prese d'aria a servizio dei locali interrati, e avesse realizzato opere edilizie ritenute in violazione delle distanze legali, tra cui un barbecue, una sopraelevazione del fabbricato con tetto che sormontava quello altrui, una scala appoggiata al fabbricato vicino e cordoli in calcestruzzo. Il convenuto chiedeva in via riconvenzionale, oltre al rigetto delle domande, anche la chiamata del proprio dante causa per ottenere la garanzia per evizione o la riduzione del prezzo, assumendo che la cosa venduta fosse gravata da limiti e servitù non dichiarati; chiedeva inoltre la costituzione di un passaggio coattivo carraio a favore del proprio fondo. Il Tribunale accolse in parte le domande della proprietaria attrice sulle servitù, sul ripristino delle prese d'aria, sulla rimozione del barbecue, sulla separazione della scala e del cordolo, e sul risarcimento; rigettò le domande riconvenzionali. In appello il proprietario soccombente contestò tra l'altro la mancata ammissione delle prove, l'esclusione della servitù carraia e del passaggio coattivo, e la domanda di garanzia verso il venditore; la controparte propose appello incidentale e ottenne la condanna alla demolizione/rimozione della struttura del tetto sopraelevata. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione di legge e vizio motivazionale sulla condanna alla demolizione della falda del tetto, lamentando anche il mancato esame della garanzia per evizione; 2) violazione dell'art. 1051 c.c. per il mancato riconoscimento del passaggio carraio coattivo; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, per la mancata compensazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la prima parte del primo motivo, perché formulata in modo promiscuo e diretta a una nuova valutazione del merito; ha invece accolto la seconda parte del primo motivo, rilevando l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla domanda di garanzia per evizione proposta nei confronti del venditore, in violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta l'esclusione dei presupposti per costituire un passaggio coattivo carraio ex art. 1051 c.c., poiché mancava la dimostrazione dei requisiti richiesti dalla legge per il miglior utilizzo del fondo. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici e immediatamente riconducibili alle censure tassative previste dalla norma; non è ammessa la mescolanza di doglianze eterogenee né la sollecitazione a una nuova valutazione del merito.
Il ricorrente deve indicare puntualmente le norme violate e confrontarle con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa delle ragioni di censura.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte e autonomamente apprezzabili; l'omessa pronuncia integra vizio deducibile in cassazione se il ricorso indica in modo puntuale gli atti e il contenuto della domanda trascurata.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una errata valutazione dell'onere probatorio e dei fatti accertati, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile nella parte in cui mirava a rivalutare il merito.
Richiamato per contestare la decisione sulle distanze legali e sulla sopraelevazione, ma la doglianza è stata trattata come censura di fatto, non come corretta violazione di legge.
Richiamato nella prospettazione della garanzia per evizione; la Corte ha rilevato l'omissione di pronuncia della sentenza di merito sulla relativa domanda.
Evocato dal controricorrente per sostenere che, semmai, si sarebbe potuto chiedere solo la garanzia per evizione parziale, non la risoluzione del contratto.
Il passaggio coattivo richiede la prova dei presupposti di interclusione assoluta o relativa; in difetto di tali requisiti il giudice non può costituire la servitù richiesta.
La servitù di passaggio coattivo per fondo non intercluso è ammissibile solo nei limiti previsti dalla norma e in presenza di esigenze di sfruttamento adeguatamente provate; la Corte ha ribadito che occorrono presupposti di fatto e di diritto specifici.
Richiamato come norma sull'indennità dovuta per il passaggio coattivo, nell'ambito della disciplina della servitù imposta.
Richiamato nel terzo motivo sulle spese di lite, rimasto assorbito dall'accoglimento parziale e dal rinvio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato dal ricorrente in tema di spese e contributo unificato, ma senza esito autonomo, essendo il motivo assorbito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare in modo indistinto violazioni di legge, vizi motivazionali e richieste di rivalutazione del merito; la censura è ammissibile solo se è specificamente riferita alla violazione di una norma o a un vizio tipizzato, con puntuale confronto tra norma e motivazione impugnata.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è deducibile solo se la domanda o eccezione asseritamente trascurata è stata proposta in modo rituale, autonomamente apprezzabile e puntualmente riportata nel ricorso con indicazione degli atti processuali rilevanti.
- La richiesta di garanzia per evizione va esaminata dal giudice di merito quando sia stata ritualmente formulata; la mancata decisione su tale domanda integra vizio di omessa pronuncia anche se il giudice ritiene infondate o inammissibili le altre pretese collegate.
- Il passaggio coattivo presuppone la prova rigorosa dei requisiti legali previsti dagli artt. 1051 e 1052 c.c.; in difetto di allegazioni e prove sulla reale necessità del passaggio o sulla inadeguatezza dell'accesso esistente, la domanda va rigettata.
- La domanda di costituzione di una servitù di passaggio non può essere accolta sulla base di mere affermazioni di comodità o di uso pregresso: occorre dimostrare i presupposti oggettivi del diritto e la rispondenza alle esigenze del fondo dominante senza sproporzionato pregiudizio per il fondo servente.
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